Sentenza n. 349/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento previa misura cautelare collegiale - dell'atto del Comune di Caltagirone Ufficio: Area 1//Sviluppo Economico// Suap del 12.8.2025 avente ad oggetto “Istanza unica (…) ex art. 43, art. 44, art. 49 del D.lgs. 259/03 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Caltagirone via Gaetano Aurichiella, snc F. 159 - p.lla 306 - Nome sito Inwit Caltagirone Saracena Codice sito I662CT - Conclusione archiviazione procedimento”; - e, ove occorrer possa, dell'atto del Comune di Caltagirone Ufficio: Area 1//Sviluppo Economico// Suap del 26.6.2025 avente ad oggetto “(…) Richiesta integrazioni” nonché dell'atto dell'1.7.2025 prot. n. 31487; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di archiviazione del procedimento autorizzatorio per la realizzazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni, nonché la tardiva richiesta di integrazione documentale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’archiviazione del procedimento relativo all’istanza presentata ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una infrastruttura di telecomunicazioni. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 43, 44, 45 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 3 e 21-nonies della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, oltre alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che il Comune aveva richiesto integrazioni documentali oltre il termine di quindici giorni dalla ricezione dell’istanza previsto dall’art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 259/2003; che i documenti richiesti non erano prescritti dalla disciplina di settore; e che, decorso il termine di sessanta giorni senza un diniego espresso, si era formato il titolo autorizzatorio per silenzio-assenso. Il Comune ha sostenuto, invece, che il silenzio-assenso presupponesse la completezza della documentazione e che fossero necessari l’assenso di tutti i comproprietari, la dichiarazione sui vincoli e l’attestazione di presentazione del progetto al Genio Civile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di archiviazione. Ha ritenuto che l’art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 259/2003 consenta al responsabile del procedimento di chiedere, una sola volta e entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, dichiarazioni o integrazioni documentali; soltanto una richiesta tempestiva può sospendere o far riprendere il termine per la formazione del silenzio-assenso. Nel caso concreto, la richiesta comunale del 26 giugno 2025 era tardiva rispetto all’istanza e, comunque, riguardava documenti non prescritti dall’art. 44, comma 3, né dalla modulistica normativa applicabile. Non potevano quindi sospendere il termine né impedire la formazione del silenzio-assenso la richiesta dell’assenso dei comproprietari, la dichiarazione sull’esistenza di vincoli o l’attestazione di presentazione del progetto al Genio Civile. Anche la prova della disponibilità giuridica dell’area non costituisce documentazione necessaria nella fase di presentazione dell’istanza. Gli eventuali pareri, nulla osta e autorizzazioni dovevano essere acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi da convocare tempestivamente ai sensi dell’art. 44, comma 7. Il Comune di Caltagirone è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e refusione del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 44, comma 3, d.lgs. 259/2003
l'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI.
La documentazione necessaria per l’istanza è quella prevista dalla disposizione; il Comune non può imporre documenti ulteriori non prescritti dalla normativa di settore.
art. 44, comma 6, d.lgs. 259/2003
Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
La richiesta di integrazione deve essere unica e tempestiva; solo se formulata entro quindici giorni e riferita a documentazione legittimamente esigibile può incidere sul termine per la formazione del silenzio-assenso.
art. 44, comma 7, d.lgs. 259/2003
Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ... il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi.
Gli eventuali pareri, nulla osta e autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni devono essere acquisiti mediante la conferenza di servizi tempestivamente convocata, non mediante un aggravamento documentale imposto all’istante.
art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003
Il decorso del termine senza un espresso diniego determina la formazione del silenzio-assenso; il termine può essere inciso soltanto da una richiesta di integrazione tempestiva e legittima.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel procedimento autorizzatorio per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazioni, la richiesta di integrazione documentale prevista dall’art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 259/2003 deve essere formulata una sola volta e entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza; una richiesta tardiva non sospende né interrompe il termine per la formazione del silenzio-assenso.
- La richiesta di integrazione documentale può incidere sul termine procedimentale soltanto se riguarda documenti legittimamente esigibili in base al Codice delle comunicazioni elettroniche e alla relativa modulistica; il Comune non può aggravare il procedimento imponendo documenti ulteriori non previsti dalla disciplina di settore.
- Nella fase di presentazione dell’istanza per l’autorizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni non è necessario allegare la prova della piena proprietà o della disponibilità giuridica dell’area, né tale documentazione può essere richiesta dal Comune per sospendere il termine procedimentale.
- Gli eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi necessari per la realizzazione dell’infrastruttura devono essere acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi da convocare tempestivamente ai sensi dell’art. 44, comma 7, del d.lgs. n. 259/2003.
- Decorso il termine previsto dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 senza un espresso provvedimento di diniego, il silenzio-assenso si forma anche quando l’amministrazione abbia omesso di formulare tempestivamente una richiesta di integrazione legittima.
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