Cassazione Penale, Sentenza n. 15647/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) censura della sussistenza del reato di ricettazione (capo H) per carenza di motivazione e mancata considerazione delle dichiarazioni del teste IACULLI, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata al mero rinvenimento del bene illecito nell'ufficio condiviso dal ricorrente senza dimostrare l'elemento soggettivo; 2) eccezione di prescrizione del reato contestato al capo A) (art. 12-quinquies legge 356/1992), deducendo che il reato si sarebbe estinto per prescrizione nel giugno 2020, prima del giudizio d'appello.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte di Cassazione rileva mancata specificità e che la censura sostanzialmente chiede una rivalutazione di merito: la Corte di appello aveva fornito motivazione completa, valorizzando la mancanza di giustificazione sulla provenienza del documento falso posseduto dal ricorrente e il sequestro in locali riconducibili al Palermo di altra fideiussione falsificata e del timbro usato, nonché ritenendo inconclusive le dichiarazioni del teste Iacullo. Sul secondo motivo la Corte ritiene la doglianza manifestamente infondata: dagli atti risulta che il fatto di cui all'art. 12-quinquies legge 356/1992 è anteriore e prossimo al 23/03/2010, la prescrizione è stata sospesa per 10 mesi e 8 giorni nel corso del giudizio e, a causa della recidiva infraquinquennale, il termine massimo di prescrizione si perfezionerà il 30/09/2027, quindi non si era ancora verificata alla data del giudizio. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). La sentenza di merito che aveva condannato il ricorrente (pena e multa) resta quindi efficace.
Norme richiamate
Richiamata nella censura sulla prescrizione; la Corte non ritiene fondata la doglianza relativa alla decorrenza/estinzione della prescrizione, avendo valutato il calcolo dei termini e le sospensioni/meccanismi applicabili
art. 12-quinquies legge 356 del 1992
Norma relativa al reato contestato al capo A); la Corte ha ritenuto che il fatto sia anteriore e prossimo al 23/03/2010 e che, tenuto conto delle sospensioni procedurali e della recidiva, la prescrizione non si fosse ancora perfezionata
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile con profili di colpa
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è il sede per una nuova valutazione di merito: i motivi che chiedono la rivalutazione dei fatti sono spesso inammissibili se non sollevano questioni di diritto specifiche e ben contestualizzate
- Per censurare la motivazione di merito occorre specificità: va indicato in modo puntuale dove la motivazione sia illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente, con riferimenti precisi agli atti
- La semplice presenza di beni di provenienza illecita in locali condivisi può legittimare, se adeguatamente motivato, la ricostruzione della responsabilità qualora manchi una giustificazione plausibile sulla provenienza
- Le eccezioni di prescrizione richiedono un calcolo cronologico dettagliato nei motivi di ricorso (date di commissione, sospensioni, interruzioni, eventuali cause estensiva come la recidiva) e la produzione/indicazione degli atti che provano tali elementi
- Se il ricorso è manifestamente infondato o privo di specificità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (ammenda) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di sanzioni prima di proporre ricorso generico
- Le decisioni di appello che espongono un percorso motivazionale coerente e basato sulle risultanze probatorie sono difficili da censurare in cassazione salvo errori di diritto o manifesta illogicità
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