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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42574/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'avv. Piunno contro la sentenza del Tribunale del 9/3/2023. La Corte territoriale aveva ritenuto l'atto di appello carente dei requisiti previsti dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. (mancanza del mandato specifico ad impugnare e della dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato) e quindi inammissibile. In ricorso si denunciava errata applicazione della norma: il difensore aveva sostenuto di non essere riuscito a mettersi in contatto con l'imputato (poi risultato detenuto per altra causa) e che, nel caso di detenuto per altra causa, la dichiarazione/elezione di domicilio non sarebbe necessaria; inoltre si contestava l'applicabilità della regola all'impugnazione di ordinanze e si evidenziava che il reato contestato sarebbe stato commesso in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che, alla data della impugnazione, l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., vigente all'epoca, richiedeva il deposito del mandato specifico ad impugnare (e, per taluni profili, della dichiarazione/elezione di domicilio) quando l'imputato è stato giudicato in assenza: tale requisito è preclusivo e non può essere omesso per le difficoltà del difensore nel contattare l'imputato senza aver previamente segnalato il problema all'autorità procedente o chiesto restituzione del termine. La Corte ha inoltre rilevato che dopo la proposizione dell'appello l'imputato aveva designato un difensore di fiducia (avv. Verno), per cui l'avv. Piunno non era più legittimata a proporre il ricorso in cassazione; in ogni caso mancava il mandato specifico anche per il gravame di legittimità. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese di procedimento e a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    commi 1-ter e 1-quater (come in vigore al tempo dell'impugnazione)

    richiede, per l'appello proposto contro decisione resa in assenza dell'imputato, il deposito a pena di inammissibilità del mandato specifico ad impugnare (e, nella disciplina previgente, della dichiarazione/elezione di domicilio se l'impugnazione era proposta dal difensore di ufficio); il requisito è sostanziale e non eliminabile per difficoltà pratiche del difensore.

  • legge n. 114 del 9 agosto 2024

    art. 2, comma 1, lett. o) (abrogazione comma 1-ter e modifica comma 1-quater)

    ha modificato la disciplina dell'art. 581 introducendo differenze tra impugnazioni del difensore di ufficio e delle parti private; tuttavia la modifica è successiva all'impugnazione in esame e non opera retroattivamente (principio tempus regit actum).

  • art. 585 cod. proc. pen.

    prevede un prolungamento di 15 giorni del termine per impugnare per favorire i contatti tra difensore e imputato; è collegato all'esigenza di consentire una difesa effettiva.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    consente la restituzione nel termine per impugnare in caso di impedimenti o inadempimenti rilevanti, e va utilizzato se il difensore non è riuscito a contattare l'imputato.

  • art. 97 cod. proc. pen.

    disciplina la nomina del difensore di ufficio in caso di assenza del difensore di fiducia; il difensore nominato svolge funzione 'sostitutiva' temporanea fino a che il difensore di fiducia non riassuma l'incarico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    stabilisce le conseguenze di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese) e la possibilità di ammenda per inammissibilità per profili di colpa.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato giudicato in assenza, l'appello proposto dal difensore di ufficio deve contenere il mandato specifico ad impugnare (requisito di ammissibilità): la sua mancanza determina l'inammissibilità.
  • Le difficoltà pratiche del difensore nel contattare l'imputato non valgono automaticamente a giustificare l'omissione del mandato: il difensore deve tempestivamente segnalare all'autorità procedente l'impossibilità di instaurare il rapporto o chiedere la restituzione del termine (art. 175 c.p.p.).
  • Le modifiche normative successive all'impugnazione non si applicano retroattivamente: va valutata l'ammissibilità con la norma vigente al momento dell'atto (principio tempus regit actum).
  • La nomina successiva da parte dell'imputato di un difensore di fiducia estingue la legittimazione del difensore sostituto/di ufficio a proporre impugnazioni ulteriori a suo nome, salvo che il sostituto abbia agito prima della nomina e nei termini di legge; ciò può comportare carenza di legittimazione del ricorrente.
  • Anche per il ricorso per cassazione è richiesto il mandato specifico quando la norma lo preveda (ovvero quando l'imputato è stato giudicato in assenza): l'assenza di tale mandato rende inammissibile il ricorso di legittimità.
  • L'omessa osservanza dei requisiti formali previsti per l'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni pecuniarie quando l'inadempimento dipende da colpa emergente dall'atto impugnatorio.

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