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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03817/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito derivante da un finanziamento in pool concesso a una società poi fallita, garantito da ipoteca su un’area edificabile. Il credito era stato chiesto in via ipotecaria per capitale e interessi; in subordine, la banca domandava l’ammissione chirografaria delle somme effettivamente erogate. Il curatore aveva eccepito la revocabilità dell’intera operazione, ritenendola una manovra anormalmente solutoria: il finanziamento avrebbe sostituito un debito preesistente chirografario con uno assistito da ipoteca, in pregiudizio della par condicio creditorum. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, escludendo il credito sia privilegiato sia chirografario. In cassazione la banca deduceva, in sintesi: errata applicazione della revocatoria ordinaria nel fallimento e confusione tra pregiudizio alla massa e pregiudizio ai singoli creditori; mancanza di specifica prova di crediti anteriori all’atto dispositivo; omesso esame della postergazione di taluni crediti; erronea svalutazione dell’elemento che l’ipoteca fosse parte essenziale dell’operazione; erroneo uso di presunzioni per il minor valore dell’area e per la consapevolezza del pregiudizio; infine, che anche a fronte della revocabilità dell’ipoteca, il mutuo effettivamente erogato doveva comunque essere ammesso al passivo almeno in chirografo. Il fallimento resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato sostenendo che il pagamento eseguito in data 31 marzo 2010 avesse comunque estinto ogni debito verso la banca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento della cessionaria del credito. Ha rigettato il primo e il quarto motivo del ricorso principale, ha dichiarato assorbito il terzo, ha dichiarato inammissibile il quinto e ha ritenuto infondato nella prima parte il sesto motivo, ma fondato nella parte in cui denunciava l’erronea esclusione dell’ammissione chirografaria. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il decreto impugnato non aveva accertato la preesistenza, alla data dell’atto, di crediti anteriori e rimasti insoddisfatti, e che aveva confuso la revocatoria ordinaria ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. con la revocatoria fallimentare ex art. 67 l.fall. Quanto al punto decisivo accolto nel sesto motivo, la Corte ha affermato che, anche quando l’operazione di mutuo con ipoteca sia revocabile perché diretta a estinguere un debito preesistente e a costituire una garanzia per esso, ciò non impedisce l’ammissione al passivo, almeno in chirografo, della somma effettivamente erogata. Il ricorso incidentale condizionato del fallimento è stato dichiarato inammissibile perché proposto da parte totalmente vittoriosa nel merito davanti al giudice di merito. La causa è stata cassata con rinvio al Tribunale di Siena in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 66 l.fall.

    consente al curatore di far valere la revocatoria ordinaria in sede fallimentare, ma richiede la prova dei presupposti propri dell'azione revocatoria ordinaria, inclusa la preesistenza di crediti anteriori e l'eventus damni.

  • art. 67 l.fall.

    richiamato come parametro distinto dalla revocatoria ordinaria; il Tribunale aveva confuso i due piani, e la Corte ha ribadito che non vanno sovrapposti i relativi requisiti e effetti.

  • art. 95 l.fall.

    regola l'eccezione di revocatoria in sede di verifica del passivo; il suo ambito non può essere ampliato sino a escludere automaticamente anche il credito chirografario se la sola garanzia è revocata.

  • art. 2901 c.c.

    l'eventus damni ricorre quando l'atto renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito; può consistere anche in una modificazione qualitativa del patrimonio.

  • art. 2697 c.c.

    la prova dei fatti costitutivi e dei presupposti della revocatoria grava su chi la invoca; in particolare il curatore deve dimostrare i crediti anteriori e il pregiudizio patrimoniale.

  • art. 2727 c.c.

    legittima il ricorso alle presunzioni semplici per desumere fatti ignoti da fatti noti.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la loro valutazione è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'erronea applicazione del paradigma legale.

  • art. 1273 c.c.

    richiamato nel ricorso in relazione all'accollo del debito pregresso, ma il motivo è stato esaminato nel quadro della revocatoria dell'operazione complessiva.

  • art. 360 c.p.c.

    le censure sono state ricondotte, a seconda dei casi, a violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha distinto i motivi scrutinabili da quelli che miravano a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata, ma la Corte ha qualificato la censura come error in iudicando sull'esclusione del credito chirografario.

Massime di principio

  • In sede di revocatoria ordinaria esercitata o eccepita nel fallimento, l'eventus damni non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma è sufficiente che l'atto renda più difficile o incerto il soddisfacimento del credito; il pregiudizio può derivare anche da una modificazione qualitativa della garanzia patrimoniale.
  • Chi eccepisce o promuove la revocatoria ordinaria in ambito fallimentare deve dimostrare non solo l'atto pregiudizievole, ma anche la preesistenza dei crediti anteriori rimasti insoddisfatti e la loro incidenza sull'esposizione patrimoniale del fallito; non basta un generico riferimento ai creditori della massa.
  • La revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. non va confusa con la revocatoria fallimentare ex art. 67 l.fall.: il primo istituto richiede il paradigma dell'azione ordinaria e opera con riguardo al pregiudizio dei crediti anteriori, non alla mera lesione della massa in quanto tale.
  • La stipulazione di un mutuo con contestuale ipoteca, se il finanziamento è utilizzato per estinguere un debito preesistente e non attribuisce al mutuatario una reale e nuova disponibilità economica, può integrare un negozio indiretto revocabile; tuttavia la revoca della garanzia non comporta automaticamente l'esclusione dal passivo della somma effettivamente erogata, che può essere ammessa almeno chirografariamente.
  • La prova della consapevolezza del pregiudizio può essere fornita per presunzioni semplici, ma la loro valutazione spetta al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o il travisamento del paradigma legale, non la mera diversa lettura delle risultanze di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoImpugnazioniMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoNullità

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