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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18034/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censura tre profili: 1) che le conclusioni del Procuratore generale in udienza, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, costituirebbero una rinuncia all'appello e avrebbero dovuto comportare l'inammissibilita dell'impugnazione; 2) che la Corte d'appello avrebbe ritenuto provato il fatto basandosi sulle dichiarazioni degli operanti senza rinnovare l'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3‑bis, cod. proc. pen.; 3) che la Corte d'appello ha errato nell'escludere la causa di non punibilita di cui all'art. 131‑bis cod. pen. (particolare tenuita del fatto), ritenendo l'abitualita della condotta sulla base di una sola pronuncia relativa a condotta analoga e senza una valutazione globale degli elementi della fattispecie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le conclusioni del Procuratore generale non costituiscono una rinuncia all'impugnazione in mancanza dei requisiti formali e sostanziali di una manifesta e univoca volontà di rinunciare; ha dichiarato manifestamente infondato il motivo relativo alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, osservando che l'assoluzione di primo grado era fondata sulla valutazione della causa di non punibilita (art. 131‑bis) e non su una diversa valutazione della prova dichiarativa, perciò l'art. 603, comma 3‑bis, non si applicava; infine ha ritenuto fondato il ragionamento della Corte d'appello che, con valutazione globale della condotta e della personalità, ha motivatamente escluso la non punibilita, richiamando elementi di gravità quali la registrazione nel certificato penale di una pronuncia relativa a condotta analoga e il fatto che l'allontanamento dall'abitazione sia avvenuto in orario notturno e per un tempo molto superiore alla fascia autorizzata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen., comma 3

    norma che disciplina il reato di evasione contestato all'imputato

  • art. 131‑bis cod. pen.

    causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto

    prevede l'esclusione della punibilita per fatti di particolare tenuita; la valutazione della sua applicabilita richiede una valutazione globale della condotta e della personalita dell'autore

  • artt. 589, 591 e 597 cod. proc. pen.

    norme processuali richiamate dal ricorrente

    richiamate nel ricorso con riferimento alla presunta rinuncia del Procuratore generale all'appello; la Corte ha precisato che le conclusioni del P.G. non hanno i caratteri della rinuncia formale all'impugnazione

  • art. 603, comma 3‑bis, cod. proc. pen.

    rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

    prevede la rinnovazione delle prove quando la valutazione della attendibilita delle dichiarazioni in sede di gravame renda necessaria l'ulteriore accertamento; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché l'assoluzione di primo grado era fondata sulla causa di non punibilita e non su diversa valutazione delle dichiarazioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    spese processuali in Cassazione

    consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; norma applicata dalla Corte

Massime di principio

  • Le conclusioni del Pubblico Ministero in udienza che chiedono la conferma della sentenza impugnata non costituiscono di per sè una rinuncia all'impugnazione: la rinuncia deve essere manifestata con requisiti formali e sostanziali chiari e univoci.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3‑bis, richiede che il ricorrente indichi specifici profili che mettano in dubbio l'attendibilita della prova dichiarativa raccolta in primo grado; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
  • L'applicabilità dell'art. 131‑bis (particolare tenuita) impone una valutazione complessiva della condotta e della personalita dell'autore: singoli elementi (anche una precedente pronuncia relativa a condotta analoga) possono legittimamente influire sulla valutazione negativa dell'agevolazione della non punibilita.
  • La qualificazione di una condotta come abituale deve essere supportata da adeguata motivazione, ma anche elementi concreti di gravità (es. allontanamento notturno e protratto oltre le fasce autorizzate) possono precludere il riconoscimento della particolare tenuita del fatto.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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