Cassazione Penale, Sentenza n. 2249/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zanaboni è stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi 2011 della società di cui era legale rappresentante. In cassazione ha impugnato la sentenza con tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 168-bis c.p. per il rigetto della richiesta di messa alla prova, lamentando che il rigetto si fondasse sull'errata supposizione di rinuncia e su una presunta connessione inscindibile con il risarcimento del danno erariale e senza valutare adeguatamente il programma e la prognosi favorevole; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 in relazione al dolo specifico, sostenendo che l'omessa presentazione non era finalizzata all'evasione (dato che le fatture erano state emesse e registrate) e che la tenuta regolare della contabilità escludeva la lesione dell'interesse fiscale; (3) mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo: contestazione della quantificazione del reddito imponibile (scomputati solo taluni costi) e contestazione della consapevolezza del superamento della soglia di punibilità, che sarebbe stata per soli 524,10 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo: dichiarato inammissibile per genericità e difetto d'interesse, perché il ricorrente non ha contrastato la ratio alternativa della decisione (insufficienza delle prestazioni riparative proposte per la messa alla prova). Secondo motivo: ritenuto infondato; la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui i dissidi col commercialista non spiegavano l'omissione e la condotta successiva (mancato pagamento) era sintomatica del dolo di evadere; la semplice annotazione delle fatture in contabilità non esclude il reato, poiché ciò che rileva è la presentazione della dichiarazione fiscale. Terzo motivo: inammissibile sia sul profilo oggettivo (la Corte territoriale ha correttamente considerato la perdita precedente e non risultavano altri costi deducibili indicati) sia sul profilo soggettivo (dato il carattere semplice della contabilità e delle operazioni, l'imprenditore avrebbe potuto agevolmente valutare il superamento della soglia, seppur modesto). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma incriminatrice dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte ha interpretato che la tutela offerta non è soddisfatta dalla sola tenuta regolare della contabilità: è essenziale la presentazione della dichiarazione perché l'Amministrazione possa evitare accertamenti onerosi; il dolo specifico può esser desunto anche dal comportamento successivo (mancato pagamento).
Disciplina della messa alla prova. La Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta quando le condotte riparative proposte sono del tutto insufficienti; la decisione di rigetto fondata anche su questa ratio autonoma esclude l'ammissibilità del motivo di cassazione che la contesti solo parzialmente.
Norma processuale sulla specificità del motivo di cassazione. È stato richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità per genericità.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv., con modif., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamata nella fase di trasmissione delle richieste scritte del Pubblico Ministero; non incide sul merito della decisione, ma attesta la regolarità della partecipazione del Procuratore alla trattazione in Cassazione.
Massime di principio
- Per ottenere la messa alla prova è necessario proporre misure riparative effettive e idonee; proposte meramente simboliche o insufficienti possono legittimamente determinare il rigetto.
- In tema di omessa dichiarazione, la regolare annotazione delle fatture in contabilità non esclude di per sé il dolo di evadere: la prova del dolo può desumersi anche dal mancato pagamento e dal comportamento complessivo del contribuente.
- Il ricorso per cassazione deve affrontare tutte le ragioni autonome della decisione di merito; criticare soltanto una delle possibili rationes decidendi può portare all'inammissibilità per difetto di specificità.
- Nella valutazione dell'elemento oggettivo (quantificazione del reddito) il giudice può calcolare il reddito imponibile anche deducendo perdite pregresse; l'IVA non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile per l'art. 5 d.lgs. 74/2000.
- Anche il superamento modesto della soglia di punibilità può integrare la consapevolezza richiesta per il dolo se, in concreto, la determinazione del reddito e dell'imposta risultava agevolmente valutabile dall'imprenditore.
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