Cassazione Civile, Ordinanza n. 34857/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Alcuni soggetti, tra cui un rappresentante di una società e altri cointeressati, hanno chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, nel dispositivo, aveva indicato per errore come giudice di rinvio la "Commissione Regionale della Campania" anziché la "Commissione Regionale del Veneto". Dalla motivazione della pronuncia emergeva infatti che la causa proveniva da una sentenza della CTR Veneto e che, dopo la cassazione, il rinvio doveva essere disposto a quest'ultima. Il ricorso per correzione era quindi fondato su un mero errore materiale di rappresentazione grafica del contenuto decisorio. La Corte richiama i principi secondo cui la designazione del giudice di rinvio, pur essendo parte della statuizione, è emendabile solo se l'errore sia materiale e immediatamente riconoscibile dal testo del provvedimento, mediante confronto tra dispositivo e motivazione, senza alterare il contenuto sostanziale della decisione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo della precedente ordinanza n. 30177/2021, sostituendo l'indicazione "Commissione Regionale della Campania" con "Commissione Regionale del Veneto". Ha inoltre mandato alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti e per l'annotazione sull'originale del provvedimento. Il procedimento, per sua natura, non ha comportato statuizioni sulle spese e non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile quando vi sia un difetto di corrispondenza tra la volontà decisoria e la sua rappresentazione grafica, rilevabile dal testo del provvedimento senza incidere sul contenuto concettuale della decisione.
La Corte decide il ricorso in camera di consiglio sulla base della relazione e in assenza di critiche delle parti potenzialmente controinteressate.
La correzione viene disposta nel quadro dei poteri della Corte sulla propria decisione, nei limiti del procedimento di correzione.
artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.
La Corte richiama tali norme per evidenziare che, fuori dai casi di revocazione, le sentenze della Cassazione non sono impugnabili e la designazione del giudice di rinvio è coperta da cosa giudicata formale, salvo errore materiale correggibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non trova applicazione nel procedimento di correzione, anche in ragione della natura del giudizio che esclude provvedimenti sulle spese.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per il collegamento con l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ma ritenuto non applicabile nel caso di specie.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale è ammessa quando il provvedimento presenti una discrasia evidente tra motivazione e dispositivo, tale da rendere palese la volontà effettiva del giudice.
- La designazione del giudice di rinvio contenuta in una sentenza o ordinanza della Cassazione non è liberamente modificabile, ma può essere rettificata se l'errore è solo materiale e non comporta riesame del decisum.
- L'errore materiale deve essere desumibile dal testo del provvedimento mediante semplice confronto interno tra le diverse sue parti, senza necessità di nuovi accertamenti o valutazioni di merito.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali della Corte di cassazione non vi è spazio per statuizioni sulle spese di lite né per l'applicazione automatica del contributo unificato aggravato previsto per le impugnazioni.
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