Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09631/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato disposto alcun annullamento della sentenza impugnata, che resta ferma nei suoi effetti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile e che aveva confermato il trattamento sanzionatorio. I motivi dedotti erano due: il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'erroneità della valutazione della prova e quindi della ricostruzione della responsabilità; il secondo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla scelta di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. La Suprema Corte ha rilevato che entrambi i motivi riproducevano doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione immune da vizi logici. Ha inoltre osservato che il primo motivo era generico, poiché non confrontava in modo specifico le argomentazioni della sentenza impugnata. La decisione di merito era ritenuta adeguatamente motivata sia quanto alla responsabilità, valorizzando elementi come l'intestazione della carta Postepay alla madre dell'imputato e l'assenza di denunce di furto o smarrimento, sia quanto alla subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento, giustificata dall'assenza di elementi idonei a dimostrare l'insolvenza del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 165 c.p.

    La subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno è ritenuta legittima quando il giudice di merito la motiva adeguatamente e non risultano elementi idonei a dimostrare l'insolvenza dell'imputato.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso che riproducono censure già proposte in appello, senza specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata, non sono ammissibili in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Sono inammissibili in cassazione i motivi che si limitano a reiterare doglianze già formulate in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
  • Il vizio di genericità ricorre quando il ricorso non indica puntualmente perché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe erronea, mancando una effettiva correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a base dell'impugnazione.
  • La subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno è legittima se il giudice la motiva in modo congruo e non emergono elementi concreti che dimostrino l'impossibilità per l'imputato di adempiere.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio, se la Corte territoriale ha già fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica sulla responsabilità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.