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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27075/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento relativa a contributi consortili richiesti per gli anni 2015, 2016 e 2017. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna aveva accolto il ricorso della contribuente. Il Consorzio di bonifica 6 Enna aveva appellato, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 7928/2024 depositata il 28 ottobre 2024, aveva dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che il Consorzio fosse stato estinto e sostituito dal Consorzio di bonifica Sicilia orientale in forza dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014; aveva inoltre considerato rilevabile d’ufficio la questione della sua legittimazione processuale. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ha denunciato violazione degli artt. 101, comma 2, e 112 c.p.c. e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992: ha contestato che il giudice d’appello avesse deciso d’ufficio una questione non sollevata dalla contribuente, senza consentire alle parti di interloquire, e ha dedotto che il giudice avrebbe indebitamente valutato la titolarità del rapporto controverso. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha denunciato violazione dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014, dell’art. 19 del Regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia orientale, nonché di disposizioni costituzionali e processuali indicate nel ricorso. Ha sostenuto che l’accorpamento aveva avviato una riorganizzazione e non aveva estinto immediatamente i consorzi territoriali: durante il periodo transitorio questi continuavano a operare, anche quali mandatari senza rappresentanza del nuovo Consorzio, fino al completamento del processo di accorpamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il primo motivo. Lo ha ritenuto inammissibile nella parte in cui denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c., perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla rilevabilità d’ufficio della questione. Lo ha ritenuto infondato quanto alla dedotta violazione del contraddittorio: la verifica della legittimazione processuale, collegata al principio dell’art. 81 c.p.c., era rilevabile d’ufficio e, nel caso concreto, dipendeva dall’interpretazione di norme e atti, senza accertamenti in fatto; per una questione di puro diritto, la mancata previa segnalazione alle parti non determina nullità in assenza di un concreto vizio processuale. Ha invece accolto il secondo motivo. In base all’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 e all’art. 19 del regolamento organizzativo, l’accorpamento non ha prodotto l’estinzione immediata dei consorzi preesistenti: la riunificazione è un obiettivo organizzativo da realizzare attraverso un processo, durante il quale i consorzi accorpati permangono e possono proseguire le attività e i rapporti, anche processuali, sino al completamento dell’operazione. Il Consorzio di bonifica 6 Enna era dunque ancora legittimato a impugnare. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per l’esame dei motivi rimasti assorbiti e per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. L’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione per asserita soppressione del Consorzio è stata esclusa in ragione della sua perdurante esistenza durante il processo di accorpamento.

Norme richiamate

  • art. 13 della legge regionale siciliana 28 gennaio 2014, n. 5

    La riunificazione, che costituisce l’imprescindibile obiettivo programmatico e letterale del dato normativo, è operazione che non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’ente accorpato, non predica cioè un effetto istantaneo dell’operazione.

    La disposizione avvia un processo di riorganizzazione e accorpamento, ma non estingue immediatamente i consorzi territoriali preesistenti; questi permangono sino al completamento del processo.

  • art. 19, commi 2 e 13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia orientale

    Con le sopra citate sentenze, emesse nei confronti dell’odierno Consorzio in fattispecie analoghe, questa Corte ha ribadito la perdurante legittimazione dei precedenti consorzi, evidenziando che l’art. 19, comma 13, del citato Regolamento, laddove stabilisce che «I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati», ha inteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello di nuova costituzione e che la previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale alla menzionata modalità di successione tra gli stessi.

    Le disposizioni regolamentari assicurano la continuità dei rapporti e delle attività dei consorzi accorpati durante la fase transitoria; la successione del nuovo ente non comporta la contestuale abolizione dei precedenti consorzi.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 20935/2009) e più volte ribadito (v. Cass., n. 822/2024, Cass., n. 11724/2021, Cass., n. 22778/2019, Cass., n. 15037/18, Cass. n. 10353/2016), se il giudice rileva d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti affinché su di essa si apra la discussione, come accaduto nel caso di specie, non vi è nullità della sentenza, perché da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall’error iuris in iudicando ovvero dall’error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore si sia in concreto consumato.

    Il dovere di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio non comporta la nullità della sentenza per la sola mancata segnalazione di una questione di puro diritto; occorre che l’omissione abbia prodotto in concreto un vizio processuale.

  • art. 81 c.p.c.

    Tale questione, infatti, si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, pertanto, trattandosi di materia attinente al contraddittorio, comporta la verifica anche d’ufficio, in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.

    La verifica che le parti processuali coincidano con i soggetti legittimati a essere destinatari degli effetti della pronuncia è preliminare al merito e può essere compiuta d’ufficio.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Cass., n. 15517/2020, richiede che i motivi per i quali si richiede la cassazione abbiano, a pena di inammissibilità, secondo quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, dovendo concretamente considerare le ragioni che la sorreggono, da cui non possono prescindere.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; se non ne considera la ratio decidendi, è inammissibile.

Massime di principio

  • L’accorpamento di enti previsto da una legge di riorganizzazione non determina, di per sé, l’estinzione immediata degli enti preesistenti, quando la disciplina configura la riunificazione come un processo da completare e non dispone espressamente la soppressione immediata. Fino alla conclusione del processo, gli enti accorpati possono permanere e proseguire le proprie attività e i rapporti, compresi quelli processuali.
  • La legittimazione processuale, quale verifica preliminare della coincidenza tra le parti del processo e i soggetti destinatari degli effetti della pronuncia richiesta, è rilevabile d’ufficio. La sua verifica non equivale a un accertamento d’ufficio della titolarità sostanziale del rapporto controverso.
  • La mancata segnalazione alle parti di una questione rilevata d’ufficio non determina nullità quando la questione è di puro diritto e la sua soluzione non richiede accertamenti in fatto; la nullità può derivare solo da un concreto vizio processuale, mentre la garanzia del contraddittorio rileva in particolare per questioni di fatto o miste che richiedano attività assertiva o prove ulteriori.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della pronuncia impugnata e non ne contesta le ragioni effettive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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