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Sentenza

Sentenza n. 12574/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento - del decreto del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, numero 24408/2022, che quantificava con gli Allegati un totale di € 343.093,02 l’’importo dovuto dalla GERHO’ S.p.A. per il ripiano del payback per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, invitando la stessa al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione nonché di tutti documenti endoprocedimentali prodromici al menzionato provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202307650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il versamento della quota ridotta del 25 per cento, previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, avesse determinato ex lege l’estinzione dell’obbligazione della società per gli anni 2015-2018 e la cessazione del giudizio relativo all’impugnazione del provvedimento provinciale di quantificazione del payback. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento provinciale di quantificazione del payback sui dispositivi medici per gli esercizi 2015-2018, recante l’importo di € 343.093,02 e l’invito al pagamento

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il provvedimento con cui la Provincia Autonoma di Bolzano, nell’ambito del meccanismo di payback, aveva quantificato gli importi dovuti per il ripiano della spesa relativa agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018. La ricorrente ha dedotto censure riferite sia all’illegittimità delle norme primarie disciplinanti il payback, sia a vizi propri degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 7 del d.l. n. 95/2025, che ha previsto, per gli anni considerati, l’estinzione degli obblighi mediante il versamento alle regioni o alle province autonome del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali. La società ha effettuato tale versamento e le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato nell’ambito della definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Indicato quale fonte degli obblighi di payback gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Richiamato quale riferimento normativo per i provvedimenti regionali e provinciali di quantificazione degli importi del payback.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    Indicato dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018.

  • art. 7 d.l. n. 95/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L’integrale versamento [...] estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici [...] determinando la cessazione della materia del contendere.

    La disposizione consente di assolvere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25 per cento degli importi originariamente indicati; il versamento integrale della quota ridotta estingue l’obbligazione e determina ex lege la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta prevede che il pagamento di una quota ridotta dell’importo controverso estingua integralmente l’obbligazione amministrativa e precluda ulteriori azioni giudiziarie, l’effettuazione del pagamento determina ex lege la cessazione della materia del contendere nei giudizi aventi a oggetto il provvedimento di quantificazione dell’obbligazione.
  • Nel contenzioso relativo al payback sui dispositivi medici per gli esercizi 2015-2018, il versamento integrale della quota del 25 per cento prevista dalla disciplina sopravvenuta estingue l’obbligazione dell’azienda fornitrice e rende non più attuale la decisione sulle censure rivolte alla disciplina e agli atti di quantificazione.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal meccanismo legislativo sopravvenuto di definizione del payback, le spese di lite sono compensate quando ciò sia previsto dalla stessa disciplina applicata e sia richiesto dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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