Cassazione Penale, Ordinanza n. 17358/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello di condanna per truffa resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Con il primo motivo ha dedotto vizio motivazionale sul giudizio di penale responsabilità, sostenendo che la motivazione di merito fosse viziata; la Corte ha però rilevato che la censura era sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha contestato il vizio motivazionale sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; anche tale motivo è stato ritenuto inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio e comunque sorretto da motivazione ritenuta sufficiente e non illogica, con riferimento alla negativa personalità dell'imputato e ai suoi precedenti penali specifici.
Norme richiamate
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata ritenuta legittima in presenza di motivazione non illogica fondata sulla negativa personalità dell'imputato e sui precedenti penali specifici.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione non può limitarsi a riprodurre censure già dedotte in appello o comunque già esaminate e respinte dalla sentenza impugnata: è necessario un confronto critico specifico con la motivazione di merito.
- Il vizio motivazionale non è configurabile quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione non manifestamente illogica e abbia preso in considerazione le deduzioni difensive.
- La censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche attiene al trattamento sanzionatorio e non è ammissibile se la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua, anche in relazione alla personalità del reo e ai precedenti penali specifici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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