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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31353/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

Una società aveva chiesto il rimborso dell'IRES asseritamente versata in eccesso per non avere fruito dell'agevolazione prevista dalla L. 388/2000, cd. "Tremonti Ambiente", per gli anni 2010 e 2012, in relazione a un impianto fotovoltaico. Il primo giudice aveva accolto parzialmente la domanda dopo consulenza tecnica d'ufficio; in appello l'Agenzia delle Entrate aveva censurato la sentenza per nullità della motivazione, sostenendo che la Commissione tributaria provinciale avesse aderito in modo acritico alla bozza di CTU e non alla relazione finale, e che la CTR avesse poi confermato tale decisione con motivazione solo apparente, priva di autonoma valutazione delle difese dell'Ufficio e delle conclusioni definitive del consulente. La società aveva resistito e, in appello, aveva rinunciato all'agevolazione per il 2012 per conservare gli incentivi dei Conti Energia. Il ricorso per cassazione era fondato su un unico motivo ex art. 360, n. 4 c.p.c., deducendo violazione dell'obbligo di motivazione e del minimo costituzionale della sentenza, anche in relazione alla disciplina del processo tributario e della CTU.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente e ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la sentenza d'appello era affetta da motivazione apparente: la CTR si era limitata a un rinvio alla sentenza di primo grado e a riferimenti apodittici alla bozza di CTU e a una perizia di parte, senza rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito, né spiegare perché non avesse considerato le contestazioni dell'Ufficio e le conclusioni finali del consulente tecnico. Di conseguenza la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione, utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiede una motivazione effettiva e comprensibile; la sua violazione ricorre quando la sentenza è solo apparentemente motivata, sotto il minimo costituzionale.

  • art. 36, secondo comma, n. 4, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto; il difetto di tale requisito integra nullità.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La decisione deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; il mero rinvio generico ad altra pronuncia non basta se non consente di comprendere il percorso decisorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di struttura della motivazione, che deve rendere intellegibile il ragionamento decisorio.

  • art. 7, secondo comma, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'istruttoria nel processo tributario e all'uso della consulenza tecnica.

  • art. 195, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato con riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio e alle osservazioni delle parti.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato dalla resistente per eccepire l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha escluso la fondatezza dell'eccezione.

Massime di principio

  • In cassazione la motivazione è censurabile solo quando presenti un'anomalia che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile; non è sufficiente il mero difetto di sufficienza argomentativa.
  • La motivazione per relationem è valida solo se consente di ricostruire il percorso logico-giuridico del giudice; non è sufficiente un rinvio generico e acritico a decisioni o atti di causa, specie quando siano state mosse contestazioni specifiche.
  • Nel processo tributario il giudice che si avvalga della consulenza tecnica d'ufficio deve dar conto delle conclusioni effettivamente condivise e delle ragioni per cui recepisce o disattende le osservazioni delle parti e gli esiti finali della CTU.
  • La sentenza è nulla quando, pur apparentemente motivata, non consente di comprendere perché siano state accolte o respinte le doglianze delle parti e non esplicita l'iter logico seguito nella decisione.
  • L'interesse a impugnare sussiste anche avverso una decisione che presenti vizi di nullità della motivazione, quando il vizio investa l'intero impianto della pronuncia impugnata e non vi siano autonome rationes decidendi idonee a sorreggerla.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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