Cassazione Penale, Sentenza n. 34359/2022 del 16/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Sturma ha impugnato sostenendo che la Corte di appello non abbia motivato circa la possibilità che le circostanze attenuanti generiche prevalessero sulla recidiva qualificata; Grassi ha censurato la qualificazione del fatto come riciclaggio (anziché ricettazione) e ha denunciato un presunto travisamento della prova e la illegittima esclusione delle attenuanti generiche, ritenendo che la Corte abbia basato la decisione su elementi inesistenti.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Sturma la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché non era possibile riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, in presenza del divieto ricavabile dall'art. 69, comma 4, c.p. Per Grassi la Corte ha ritenuto le questioni non consentite in sede di legittimità: il presunto travisamento della prova non è dimostrato (mancano le condizioni della cosiddetta "doppia conforme" o di una macroscopica evidenza), il ricorso si limita a una reiterazione delle censure di merito senza affrontare la motivazione della Corte di appello (vizio di aspecificità) e tenta un improponibile sindacato sulla valutazione del fatto. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come base per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che, pur esistente la norma sulle attenuanti, non possa prevalere rispetto alla recidiva qualificata nei termini dedotti dall'appellante, per la previsione limitativa richiamata dall'art. 69 comma 4.
Interpretato dalla Corte come ostativo al riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata; ha avuto efficacia decisiva per dichiarare infondato il motivo di Sturma.
art. 591 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c)
Richiamato implicitamente per il principio di aspecificità: il ricorso che non confronta le ragioni della decisione impugnata e si limita a reiterare censure di merito è inammissibile ai sensi della norma richiamata dalla giurisprudenza.
Applicato per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi e per condannare i ricorrenti alle spese; la Corte ha inoltre comminato la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ai sensi delle conseguenze previste per ricorsi inammissibili con profili di colpa.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per un nuovo esame del merito: le deduzioni che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove già valutate dai giudici di merito sono inammissibili.
- La doglianza di travisamento della prova è ammissibile in cassazione solo in presenza di una "doppia conforme" (entrambi i giudici del merito hanno travisato le stesse risultanze) o di un "travissamento" così macroscopico da risultare evidente; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Quando la decisione impugnata espone motivazioni chiare e coerenti, il ricorso deve confrontarsi specificamente con quelle motivazioni; l'assenza di tale confronto determina il vizio di aspecificità e l'inammissibilità.
- In presenza di recidiva qualificata, la possibilità di far prevalere le attenuanti generiche è fortemente limitata dalla normativa e dall'interpretazione giurisprudenziale: non è possibile usare la cassazione per pretendere un diverso bilanciamento ove la legge o la giurisprudenza lo ostino.
- I ricorrenti devono essere consapevoli del rischio di condanna alle spese e di sanzioni (cassa delle ammende) in caso di ricorsi manifestamente infondati o presentati con colpa; ciò richiede una selezione prudente dei motivi proposti in Cassazione.
Testo integrale
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