Cassazione Penale, Sentenza n. 34348/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ribaldo ha impugnato la sentenza che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 636 c.p. alla multa di 500 euro. I motivi addotti dal difensore erano: 1) insussistenza dell'elemento soggettivo e mancanza della prova; 2) sussistenza della particolare tenuità del fatto; 3) errata applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), con la doglianza che il giudice avrebbe applicato la recidiva reiterata mentre nel capo d'imputazione era contestata solo la recidiva specifica infraquinquennale; 4) eccessività della pena. Successivamente sono stati aggiunti motivi volti a censurare la dichiarazione di responsabilità per vizio di motivazione e violazione di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi a prova, tenuità eccessività della pena (primo, secondo e quarto motivo) per i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di appello rese per reati di competenza del giudice di pace (art. 606, comma 2-bis c.p.p.). Ha invece accolto il terzo motivo: essendo nel capo d'imputazione contestata "solo" la recidiva specifica, il giudice di merito non poteva applicare l'aumento per recidiva reiterata; la pena è stata annullata limitatamente alla determinazione e ridotta da 500 a 450 euro di multa. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 636 cod. pen.
Norma che indica il reato contestato all'imputato; la sentenza assume che il fatto imputato rientri in questa fattispecie.
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva; la Corte ha interpretato che l'aumento di pena per recidiva reiterata non poteva essere applicato quando nel capo d'imputazione è stata contestata solo la recidiva specifica.
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace: il ricorso è ammesso solo per i motivi previsti dal comma 1 (lett. a, b, c). Perciò censure sulla logicità/motivazione della sentenza che non rientrano in tali ipotesi risultano inammissibili.
art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen.
Indica le specifiche ipotesi di motivo ammissibile in cassazione per le sentenze di cui sopra; la Corte ha richiamato queste lettere per motivare l'inammissibilità delle doglianze non ricomprese.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 38625 del 05/10/2021 (Sperati, Rv. 282058)
Citazione a supporto del principio per cui il ricorso per cassazione contro sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace è limitato ai motivi di cui all'art. 606, comma 1.
Massime di principio
- Contro sentenze di appello emesse per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è molto limitato: sono ammissibili solo le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1 c.p.p.; questioni di merito quali prova, tenuità del fatto o eccessività della pena rischiano quindi di essere dichiarate inammissibili.
- Se nel capo di imputazione è contestata una specifica recidiva (es. recidiva specifica infraquinquennale) il giudice non può applicare un aumento di pena per una diversa forma di recidiva (es. recidiva reiterata) non contestata: l'aggravamento deve rispettare i limiti della contestazione.
- Per ottenere correzioni della quantificazione della pena per errori relativi alla recidiva è efficace impugnare evidenziando la non corrispondenza tra quanto contestato nel capo d'imputazione e la valutazione del giudice; la cassazione può annullare o rideterminare la pena se riscontra tale contrasto.
- Prima di proporre ricorso per cassazione è utile verificare che i motivi rientrino nelle ipotesi di ammissibilità di cui all'art. 606 c.p.p.; altrimenti è preferibile sviluppare tali censure in sede di primo o secondo grado, o valutare altri rimedi processuali.
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