Cassazione Penale, Sentenza n. 34352/2022 del 16/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha proposto ricorso avverso la conferma della condanna (reato ex art. 633 c.p.), deducendo che l'imputato era deceduto prima della pronuncia della sentenza di appello e chiedendo l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La questione rilevava la legittimazione del difensore a proporre ricorso dopo la morte dell'imputato e gli effetti della morte sull'azione penale e sulla validità della sentenza di appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del difensore, essendo la morte dell'imputato intervenuta prima della decisione del giudice d'appello e avendo così determinato l'estinzione del mandato. Gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 130 c.p.p., con l'indicazione che il giudice che ha pronunciato la sentenza deve provvedere all'emendamento della stessa (applicazione estensiva dell'art. 130). Inoltre è stato escluso, in considerazione della peculiarità della situazione e in assenza di colpa, l'applicazione della condanna in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 633 c.p.
Norma del codice penale relativa al reato contestato all'imputato; indicata quale titolo di responsabilità oggetto del giudizio di merito.
art. 129 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come base per chiedere l'annullamento della sentenza per sopravvenuta morte dell'imputato; la Corte rileva che la morte estingue il mandato e quindi incide sulla legittimazione ad impugnare.
art. 130 c.p.p.
Usato come presidio procedurale: la Corte dispone la trasmissione degli atti al giudice che ha pronunciato la sentenza affinché provveda all'emendamento della sentenza stessa in conseguenza della morte dell'imputato; l'art. 130 è stato ritenuto applicabile estensivamente.
Cass. Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019 (Raciti)
Precedente richiamato a supporto dell'applicabilità estensiva dell'art. 130 c.p.p. per il rimedio dell'emendamento della sentenza quando la morte dell'imputato non è stata rilevata dal giudice d'appello.
Massime di principio
- Se l'imputato muore prima della pronuncia della sentenza di appello, il mandato conferito al difensore si estingue e quest'ultimo manca di legittimazione ad impugnare: il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- La morte dell'imputato, se non rilevata dal giudice d'appello, richiede che la sentenza venga emendata dal giudice che l'ha pronunciata mediante la procedura prevista (o applicabile) dall'art. 130 c.p.p.; gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l'adempimento.
- In presenza di morte dell'imputato senza responsabilità o colpa che comporti effetti ulteriori, si può escludere l'applicazione di misure economiche favorevoli allo Stato, come la condanna alla cassa delle ammende.
- Prima di decidere sulle impugnazioni, il giudice d'appello e le parti devono verificare lo stato civile dell'imputato: la mancata rilevazione della morte può portare a rimedi procedurali (emendamento) e a trasmissione degli atti per regolarizzare la pronuncia.
- In casi analoghi, le parti dovrebbero segnalare tempestivamente al giudice eventuali sopravvenienze (come la morte) per evitare decisioni suscettibili di correzione e per chiarire gli effetti sulla legittimazione processuale.
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