Cassazione Penale, Sentenza n. 34347/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Celentano impugnava la sentenza che aveva confermato la condanna per truffa (art. 640 c.p. e art. 61 n.7 c.p.), deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 5 e 125 c.p.p.) per la valutazione delle prove e l'esistenza di due contratti (sostenendo che il contratto da €55.000 fosse fittizio e usato a fini fiscali); carenza dell'elemento psicologico e assenza di rapporto causale tra artifici e consenso (quindi, a suo dire, solo inadempimento contrattuale); vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità (art. 192 c.p.p.); e violazione dell'art. 133 c.p. nella determinazione della pena (si sarebbe tenuto conto di elementi favorevoli).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi prospettati fossero, in larga parte, una richiesta di rinnovata valutazione del fatto e delle prove (vietata in sede di legittimità) e che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua e logica, avendo spiegato la sussistenza degli elementi del reato (richiamando, tra l'altro, l'inserimento "quasi a caso" della cifra di €230.000 e i messaggi intercorsi). Quanto alla determinazione della pena, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del discrimine discrezionale alla luce dei precedenti e del danno arrecato. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende. Non sono state liquidate spese a favore della parte civile poiché questa non ha fornito contributo decisivo nella presente fase.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di truffa; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi (artifici/ raggiri, inganno e danno patrimoniale) sulla base della valutazione di merito.
Richiamato in relazione al profilo recidivistico/aggravante: la presenza di precedenti ha inciso sul quadro complessivo ai fini della determinazione della pena.
Norma sulla determinazione della pena: la Corte ha valutato che la motivazione della Corte d'appello ha applicato correttamente i parametri e il principio di proporzionalità.
Richiamata nella motivazione come fondamento del potere discrezionale del giudice nel modulare la pena; la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio discrezionale operato dai giudici di merito.
Norma relativa alla dichiarazione di responsabilità; la doglianza sulla sua valutazione è stata ritenuta inammissibile perché attiene a valutazione di merito già adeguatamente motivata.
Limita il sindacato della Cassazione alla verifica della correttezza della motivazione e del rispetto delle regole logiche e probatorie, non consentendo la rinnovata valutazione delle prove.
Consentito alla Corte, in caso di ricorso infondato o colposo, di irrogare una sanzione; applicata la somma di €3.000 a favore della cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio di legittimazione dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso infondato o con profili di colpa.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili.
- Per contestare la motivazione in Cassazione occorre dimostrare vizi logici, contraddizioni o omissioni specifiche e non limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei fatti.
- Quando la difesa deduce l'esistenza di contratti 'fittizi' occorre fornire elementi probatori chiari che dimostrino l'artificio e il nesso causale tra artificio e consenso viziato: mere affermazioni non prevalgono sulla motivazione congrua dei giudici di merito.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena (art. 132 e 133 c.p.); in sede di legittimità la revisione della congruità della pena è ammessa solo se la motivazione è manifestamente illogica o manca la considerazione di circostanze rilevanti.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o presentato con colpa sono possibili sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.), oltre alla condanna alle spese processuali.
- La costituzione di parte civile e il deposito di note spese non garantiscono automaticamente la liquidazione dei costi nella fase di legittimità; è rilevante il concreto apporto alla decisione nella presente fase.
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