Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34353/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per riciclaggio di autovetture. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 648-bis c.p. con riguardo all'insussistenza dell'elemento oggettivo (sostiene che il rinvenimento delle auto in containers con altra merce non prova occultamento o alterazione) e mancanza di esame delle deduzioni difensive; 2) analoga censura per un ulteriore capo (capo e) relativo ad altra auto); 3) insufficienza dell'elemento soggettivo (mancanza del dolo, essendosi il ricorrente fidato delle dichiarazioni di Babacar Touré sulla liceità delle auto); 4) vizi nel trattamento sanzionatorio (presunte attenuanti non correttamente valutate, ruolo marginale dell'imputato, età e condizioni di salute, eccessività degli aumenti per continuazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente esaminato e motivato il compendio probatorio (relazioni di servizio, intercettazioni, documentazione) ritenendo integrati gli elementi oggettivi del reato di riciclaggio (occultamento delle auto in containers sotto merce di copertura e destinazione alla spedizione) e l'elemento soggettivo (rilievo documentale negli uffici della societa' e il camuffamento delle auto). Le doglianze difensive sono state considerate, ma le valutazioni di merito circa la prova sono insindacabili in Cassazione se supportate da motivazione congrua. Anche il trattamento sanzionatorio e gli aumenti per continuazione sono stati ritenuti congrui; l'errore formale su come fossero state indicate le attenuanti non ha inciso sul giudizio di adeguatezza della pena. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Norma sul reato di riciclaggio; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi (occultamento delle autovetture nei containers sotto merce di copertura e spedizione) e soggettivi (dolo desumibile dalla documentazione trovata e dalle modalità di camuffamento), sufficiente a configurare il reato.

  • art. 533, secondo comma, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio dell'accertamento della penale responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio"; la Corte ha spiegato che tale canone impone una motivazione adeguata ma non una rinnovazione della valutazione probatoria già compiuta dal giudice di merito.

  • art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato nel contesto del ragionamento probatorio: disciplina il ruolo delle prove nel confermare l'ipotesi accusatoria e viene collegato all'onere motivazionale richiesto per affermare la responsabilità penale.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma richiamata in relazione alla riduzione della pena base: la Corte d'appello ha applicato una riduzione (di poco meno di 1/3) prevista dall'art. 62-bis nel calcolo della pena, valutando poi complessivamente l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile: condanna alle spese processuali e possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, applicata in presenza di colpa nell'impugnazione.

  • Corte Cost., sent. 13 giugno 2000 n. 186

    Giurisprudenza richiamata per sostenere l'applicabilità della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione determina l'inammissibilità per colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Le censure di valutazione della prova e della ricostruzione fattuale sono, di norma, riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se manca o è manifestamente insufficiente la motivazione.
  • Il principio dell'accertamento "oltre ogni ragionevole dubbio" richiede una motivazione completa che risponda alle obiezioni della difesa, ma non impone che la Corte di legittimità riconsideri i fatti quando la motivazione del merito è congrua.
  • Per il reato di riciclaggio è rilevante non soltanto la presenza materiale del bene ma le modalità con cui è stato occultato o camuffato (es. collocazione in container sotto merce di copertura e destinazione alla spedizione) e la documentazione/condotte che possono far ritenere la consapevolezza dell'illecita provenienza.
  • Le contestazioni sulla sussistenza del dolo richiedono che la difesa indichi elementi concreti che rendano alternativa la spiegazione fornita dall'accusa; l'esistenza di elementi probatori diretti o indiziari gravi e concatenati può fondare la convinzione del giudice.
  • Sulle pene e sulle circostanze attenuanti il giudice del merito ha ampia discrezionalità: eventuali errori formali nella motivazione non sono sempre decisivi se la decisione complessiva risulta congrua e proporzionata.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o determinanti l'inammissibilità per colpa può comportare l'addebito delle spese e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende ai sensi dell'ordinamento processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.