Cassazione Penale, Sentenza n. 8658/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) vizio della motivazione per presunta illogicità e omissione della nomina di perito ai sensi dell'art. 220 c.p.p., sostenendo che l'identificazione fosse fondata su accertamenti effettuati dal consulente della Procura su frammenti di impronte papillari e su fotogrammi estratti da videosorveglianza, mentre le registrazioni originali (il "corpo del reato") sarebbero andate disperse e dunque occorreva un perito terzo per verificarne l'idoneità; 2) violazione di legge per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza anziché di equivalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato come manifestamente infondato. Ha ritenuto i motivi generici e meramente reiterativi di quelli di appello, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata (violazione dei requisiti di specificità ex art. 591 c.p.p.). La Corte ha confermato che: a) le attività di rilevamento e comparazione di impronte papillari, essendo operazioni materiali e urgenti non ripetibili, rientrano nella disciplina dell'art. 354, comma 2, c.p.p. e non richiedono necessariamente una perizia terza se chi le ha svolte è stato sentito in dibattimento; b) l'estrazione di fotogrammi da supporti video e l'uso di copie hanno valore probatorio pari all'originale salvo prova certa di manomissione; c) il mancato riconoscimento delle generiche è legittimo in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, specialmente dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p.
Norme richiamate
Si indica il titolo di reato contestato (rapina aggravata); la Corte ha confermato la condanna per i capi a) e b) così qualificati
Richiamato dal ricorrente come norma che imporrebbe la nomina di perito; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta perché gli accertamenti dattiloscopici e di comparazione non configurano accertamento tecnico irripetibile che imponga perizia ex art. 220
La Corte ha qualificato le operazioni di rilevamento e comparazione di impronte come operazioni urgenti e non ripetibili di natura meramente materiale rientranti nella disciplina di cui all'art. 354, comma 2, e quindi non soggette alle formalità degli accertamenti tecnici non ripetibili
Richiesto a fondamento dell'inammissibilità per mancanza di specificità del motivo, cioè per difetto di correlazione tra motivi del ricorso e ragioni della decisione impugnata
Citato dalla Corte per spiegare che la comparazione di impronte non richiede il rispetto delle formalità previste dall'art. 360 quando si tratta di mera constatazione di dati obiettivi
Riferito in relazione alla disciplina delle circostanze attenuanti generiche: dopo la riforma non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per la concessione della diminuente, e il giudice può legittimamente negarla in assenza di elementi positivi
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono generici o si limitano a reiterare quelli già dedotti in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata
- La Corte di cassazione non svolge una nuova valutazione del merito probatorio: non è ammesso chiedere una diversa lettura delle stesse risultanze processuali laddove la corte territoriale abbia motivato in modo logico e coerente
- Gli accertamenti dattiloscopici (impronte papillari/palmari) e la loro comparazione, trattandosi di operazioni materiali urgenti, non costituiscono necessariamente "accertamenti tecnici non ripetibili" che impongano perizia terza, purché chi ha svolto tali operazioni sia stato escusso e le risultanze siano adeguatamente motivate
- L'estrazione di fotogrammi da video e l'uso di copie hanno valore probatorio pari all'originale salvo che non sia dimostrata, in modo preciso e certo, la loro alterazione o manipolazione
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario dimostrare elementi di segno positivo a favore dell'imputato; la sola incensuratezza non è più sufficiente dopo la riforma dell'art. 62-bis
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