Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28683/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni proprietari di immobili che lamentavano l'interclusione, almeno relativa, dei propri fondi e chiedevano: in via principale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di passaggio pedonale e carrabile sui beni di altri soggetti; in via subordinata, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio per interclusione relativa, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per i maggiori costi di realizzazione di un garage. Il tribunale aveva rigettato l'usucapione ma accolto la domanda subordinata, costituendo la servitù e liquidando una indennità. La corte d'appello aveva confermato la servitù, ritenendo applicabile l'art. 1052, comma 2, c.c. anche per esigenze abitative, aveva escluso che l'area gravata fosse un cortile esente ai sensi dell'art. 1051, comma 4, c.c., ma aveva rideterminato in aumento l'indennità. In cassazione uno solo dei ricorrenti principali ha insistito per la decisione: ha dedotto violazione degli artt. 1052, comma 2, 1051, comma 4, 1053 e 1032 c.c., sostenendo che mancassero esigenze tutelabili per la servitù coattiva, che l'area fosse un cortile sottratto a servitù, che l'indennità fosse stata quantificata erroneamente e che vi fosse erroneo governo delle spese; i controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale, poi rinunciato per gli altri ricorrenti non insistenti.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell'unico ricorrente che ha chiesto la decisione, ritenendo infondate o inammissibili tutte le censure: ha confermato che la servitù coattiva di passaggio può essere costituita anche per esigenze abitative, che la qualificazione dell'area come strada e non come cortile è accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, che l'indennità ex art. 1053 c.c. va commisurata al danno effettivo arrecato al fondo servente e che la regolazione delle spese di merito, in presenza di soccombenza parziale, era corretta. Per gli altri ricorrenti principali e per i ricorrenti incidentali, non avendo insistito nella decisione dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., il giudizio è stato dichiarato estinto, con compensazione delle spese tra tali parti. Il ricorrente soccombente è stato condannato alle spese di legittimità, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1052 c.c.

    La servitù coattiva di passaggio può essere richiesta anche per soddisfare esigenze abitative, in coerenza con l'evoluzione giurisprudenziale successiva a Corte cost. n. 167/1999, non restando limitata alle sole esigenze dell'agricoltura o dell'industria.

  • art. 1051 c.c.

    Il divieto relativo a case, cortili, giardini e aie non opera in modo assoluto: il giudice deve verificare se l'area abbia effettivamente la natura di cortile e, comunque, bilanciare gli interessi, potendo l'esenzione cedere quando il passaggio sia necessario e non vi siano alternative praticabili.

  • art. 1053 c.c.

    L'indennità per la servitù coattiva deve essere commisurata al danno effettivamente causato al fondo servente e non al solo valore venale dell'area asservita, dovendosi considerare anche la perdita di valore complessiva della proprietà.

  • art. 1032 c.c.

    È richiamato nel motivo sulle spese e sul regolamento del giudizio, ma la Corte non ravvisa violazioni idonee a incidere sulla decisione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 2, comma 1, comma 3

    La mancata richiesta di decisione dopo la proposta del consigliere comporta, per le rispettive posizioni processuali, la rinuncia al ricorso con conseguente estinzione del giudizio nei relativi rapporti.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 380-bis c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio nei rapporti in cui non è stata chiesta la decisione.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono state applicate le conseguenze sanzionatorie previste, con condanna a una somma equitativa e a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel passaggio sull'uso della cosa comune e sulla prova del superamento dei limiti del pari uso, come fatto costitutivo da provare da chi contesta l'uso stesso.

Massime di principio

  • La servitù coattiva di passaggio ex art. 1052 c.c. può essere riconosciuta anche a tutela dell'accessibilità abitativa, perché l'interpretazione della norma non è più rigidamente ancorata a una logica esclusivamente agricolo-industriale.
  • La verifica della natura di un'area come cortile, strada o altra pertinenza e il bilanciamento tra utilità del fondo dominante e sacrificio del fondo servente costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, censurabili in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge realmente decisiva.
  • Il divieto di imporre servitù su case, cortili, giardini e aie non opera come esenzione automatica e assoluta; il giudice deve accertare concretamente la funzione dell'area e valutare se esistano alternative per il passaggio, tenendo conto delle esigenze del fondo intercluso.
  • L'indennità dovuta per la servitù coattiva va commisurata al danno effettivo subito dal fondo servente, considerando anche la diminuzione di valore dell'intero bene e non il solo valore del sedime interessato.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione sia logicamente sufficiente e non apparente.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.