Cassazione Civile, Sentenza n. 21639/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fingen Spa aveva detenuto fino al maggio 2012 il 100% delle partecipazioni in Alpha Beta Hong Kong Limited (residente in Hong Kong, Paese in black list) e ha realizzato una plusvalenza di € 38.871.880,92 dalla cessione. La società aveva presentato interpelli per la disapplicazione della disciplina CFC e, pur avendo sottoposto prudenzialmente a tassazione la plusvalenza, chiese il rimborso (95% di esenzione) sostenendo che, essendo le società operative del gruppo ubicate in Cina (Paese non nella black list) e non essendosi localizzati redditi in Paesi a fiscalità privilegiata, doveva applicarsi l'esimente di cui all'art. 87 TUIR (comma 1 lett. c e comma 5 per le holding). L'Agenzia aveva negato gli interpelli. In giudizio la contribuente ha contestato il diniego e il silenzio-rifiuto, ma non ha prodotto copia o contenuto essenziale di documenti decisivi in cassazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Fingen Spa. Ha confermato che la CTR ha motivato adeguatamente il rigetto dell'istanza di rimborso: la ricorrente non ha dimostrato i presupposti per l'applicazione della 'seconda esimente' di cui all'art. 87, comma 5, TUIR (in particolare non è stata fornita prova che i redditi prodotti dalle controllate estere siano stati effettivamente traslati o distribuiti alla holding di Hong Kong tali da escludere intento o effetto di localizzazione in Paesi a fiscalità privilegiata). La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili molte doglianze per omessa allegazione documentale o per mancata prova e ha affermato che l'esimente non opera in modo automatico. Fingen è stata condannata al pagamento delle spese processuali e dei contributi dovuti (compreso il c.d. doppio contributo).
Norme richiamate
art. 87 TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Comma 1 lett. c) prevede, per la cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, l'onere della prova a carico del cedente che la cessione non abbia avuto finalità o effetto di localizzare redditi in Paesi a fiscalità privilegiata. Il comma 5 disciplina un'eccezione/seconda esimente per le holding, ma non rende automatico il beneficio: va provato l'insieme dei presupposti (assenza di intenti/effetti elusivi, effettiva distribuzione/trasmissione dei redditi, ecc.).
Richiamato rispetto alla rilevanza delle risposte dell'Ufficio agli interpelli; la Corte chiarisce che la decisione giurisdizionale non è fondata sul presupposto che la disciplina CFC operi solo dopo un accertamento giudiziale, ma sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente.
Circolare Agenzia Entrate 7/E del 2013
Interpretazione amministrativa che conferma che il comma 5 dell'art. 87 TUIR disciplina il godimento del beneficio in caso di holding ma con funzione antielusiva; la Corte l'ha ritenuta coerente con la decisione della CTR.
Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione (vizi di diritto e vizi di motivazione). La Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza dei vari profili di nullità, motivazione e omesso esame di documenti.
D.Lgs. n. 546/1992 art. 1 comma 3 e art. 112 cod. proc. civ.
Richiamati nella contestazione di omessa decisione incidentale; la Corte ha ritenuto che non sussistesse omessa pronuncia da parte della CTR e che le doglianze fossero infondate o mal proposte.
Citato dalla difesa per argomentazioni tecniche (soglia del 75%), ma la Corte ha ritenuto le questioni rilevanti secondarie rispetto all'onere probatorio generale e alla motivazione adottata dalla CTR, che si è basata sull'assenza di elementi probatori essenziali.
Massime di principio
- L'onere della prova grava sul contribuente che richiede l'applicazione di un'esimente fiscale (ad es. esenzione CFC): se chiede rimborso deve dimostrare in modo documentale ed esaustivo i presupposti normativi.
- La deroga prevista per le holding (art. 87 comma 5 TUIR) non opera automaticamente quando la partecipata è in Paese black list: è necessario provare che non vi sia stata finalità o effetto di localizzazione di redditi in Paesi a fiscalità privilegiata, anche mediante evidenza delle distribuzioni di utili e della concreta imputazione del reddito alle società operative.
- Interpelli negativi o mancata risposta dell'Amministrazione non costituiscono automaticamente titolo favorevole in giudizio; contano i mezzi di prova e la motivazione del giudice che valuta l'insieme degli elementi.
- In sede di impugnazione, la mancata produzione in cassazione di documenti o della loro essenza rende i motivi che si fondano su quegli atti inammissibili.
- Le questioni tecnico-normative secondarie (es. percentuali o parametri di confronto del tax rate) devono essere affrontate con prove specifiche; la mera allegazione di circostanze fattuali senza documentazione probatoria non è idonea a ottenere l'esimente.
- Il giudice può decidere su diverse basi motivazionali; il contribuente che contesta la decisione deve colpire la ratio decidendi esposta, non limitarsi a riproporre argomenti già valutati e non dimostrati.
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