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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15263/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di rapina. Il ricorso articolava cinque motivi: 1) dedotta palese illogicità della motivazione, perché il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità sarebbe incompatibile con l'affermazione di responsabilità e con la qualificazione giuridica del fatto; 2) contestazione della motivazione sulla responsabilità ex art. 628 c.p., prospettando una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica e una diversa valutazione di attendibilità delle prove; 3) censura per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) doglianza di eccessività della pena accessoria, ritenuta sproporzionata; 5) dedotta omessa motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 20-bis c.p., censura ritenuta nuova in quanto non specificamente dedotta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi, terzi e quarti motivi, osservando che il riconoscimento della lieve entità non contrasta con la responsabilità, che la rivalutazione del merito è preclusa in cassazione, che per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi e che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Ha inoltre ritenuto non consentito il quinto motivo, perché la questione sull'art. 20-bis c.p. non risultava previamente dedotta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    individua il reato oggetto della condanna, la cui responsabilità è stata confermata dai giudici di merito e non rivalutabile in cassazione nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 132 c.p.

    richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p. come criterio guida per la graduazione della pena e delle sue componenti.

  • art. 20-bis c.p.

    norma invocata nel ricorso per la quale la censura è stata ritenuta inammissibile perché non dedotta previamente in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    prevede la preclusione di legittimità per le censure non dedotte come motivi di appello, pena inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente sorretta da un richiamo congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di analitica confutazione di tutte le deduzioni difensive.
  • La determinazione della pena base, degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • Le questioni non dedotte specificamente in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, se la legge richiede la previa deduzione a pena di inammissibilità.
  • L'eventuale riconoscimento di un'attenuante di lieve entità non è di per sé logicamente incompatibile con l'affermazione di responsabilità, quando la valutazione complessiva dei fatti sorregga coerentemente la decisione.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale

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