Cassazione Penale, Ordinanza n. 28808/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per escludere la colpa nella proposizione dei ricorsi, richiamando il criterio elaborato dalla Corte costituzionale sulla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati ritenuti responsabili nei due gradi di merito del reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità in concorso. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 7 novembre 2024. Un ricorrente ha dedotto la mancanza di idonea motivazione a sostegno dell'affermazione di responsabilità penale; l'altro ha censurato l'esclusione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che le doglianze erano formulate in modo del tutto aspecifico e generico, senza indicare specifiche ragioni di diritto o elementi di fatto, e che la sentenza impugnata era sorretta da congrua motivazione, coerente con quella di primo grado.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
fattispecie di reato per cui gli imputati erano stati ritenuti responsabili in concorso, con riferimento alla forma di lieve entità in materia di stupefacenti
richiamato dal ricorrente per lamentare l'omessa declaratoria di cause di proscioglimento evidenti
i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità
la mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere la non colpevolezza dei ricorrenti e giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici: non sono ammissibili censure meramente generiche sulla motivazione della sentenza impugnata o sull'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p.
- La sentenza di merito è immune da censure quando risulta sorretta da un apparato argomentativo congruo, logico e coerente con la decisione di primo grado; in tale evenienza il ricorso che non confuti puntualmente tale motivazione è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso si limita a riproporre doglianze aspecifiche senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito della responsabilità.
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