Cassazione Penale, Sentenza n. 32209/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di condanna del 26/01/2018. Con unico motivo cumulativo deduce: (1) violazione di legge perché la revoca sarebbe avvenuta nonostante la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio (ossia la sospensione sarebbe la quinta concessa); (2) violazione di legge quanto alla determinazione dell'anteriorità del reato ai fini della revoca di diritto ex art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., sostenendo che tale anteriorità dovrebbe valutarsi con riferimento alla data in cui la sentenza che ha concesso il beneficio diviene irrevocabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto inammissibile per mancanza di specificità estrinseca e per non aver confutato la motivazione dell'ordinanza impugnata: il giudice dell'esecuzione aveva già spiegato che il giudice di primo grado non poteva conoscere l'esistenza della causa ostativa alla data della sentenza di primo grado (dal certificato penale risulta che alla data del 5/3/2015 non risultavano iscritti nel casellario sentenze ostative) e il difensore non ha affrontato questa argomentazione nell'impugnazione. Quanto al secondo motivo, è inammissibile per totale inconferenza rispetto al provvedimento impugnato, poiché la revoca è stata disposta ex art. 168, comma 3, cod. pen. (per sopraggiunta condanna) e non ex art. 168, comma 1, n. 2, per cui il riferimento alla determinazione dell'anteriorità non era pertinente. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (commi 1 e 3)
La revoca disposta nel caso concreto è stata fondata sull'art. 168, comma 3 (sopraggiunta condanna), mentre il ricorrente aveva invocato erroneamente l'art. 168, comma 1, n. 2. Pertanto la valutazione dell'anteriorità del reato fatta ai sensi del comma 1 non era pertinente alla revoca operata ex comma 3.
L'art. 164, comma 4, riguarda le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la revoca è stata motivata dalla presenza di una causa ostativa (quinta sospensione) emersa per sopraggiunta condanna.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento e per la determinazione, in via equitativa, della somma da versare alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., sent. n. 8825/2016, Galtelli)
Richiamata per il principio secondo cui il motivo di ricorso deve avere specificità estrinseca e confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; la genericità o la mancata confutazione della motivazione rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Se la revoca della sospensione condizionale è disposta per sopraggiunta condanna, la base normativa corretta è l'art. 168, comma 3; non sono applicabili automaticamente le regole previste per la revoca 'di diritto' di cui al comma 1, n. 2.
- Quando il giudice dell'esecuzione motiva che il giudice di cognizione non poteva avere conoscenza di una causa ostativa alla data della sentenza (es.: assenza di iscrizioni nel casellario alla data rilevante), tale argomento esclude la censura che si limiti a sostenere che la causa fosse documentalmente nota, a meno che il ricorrente non confuti specificamente la motivazione del giudice dell'esecuzione.
- Il ricorso alla Corte di Cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le ragioni del provvedimento impugnato: riproporre in termini generici argomentazioni già formulate in sede di esecuzione senza rispondere alla motivazione della decisione determina l'inammissibilità per genericità o inconferenza.
- Prima di invocare la valutazione dell'anteriorità di reati per fini di revoca, verificare quale comma dell'art. 168 sia stato applicato: la rilevanza temporale dell'anteriorità può essere diversa a seconda della fattispecie normativa invocata.
- La parte soccombente può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche al versamento in favore della Cassa delle ammende; occorre considerare questa possibile conseguenza economica quando si propone ricorso manifestamente generico o inconferente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32179/2022 del 01/09/2022
- Sentenza penale · 1 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32181/2022 del 01/09/2022
- Sentenza penale · 1 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32182/2022 del 01/09/2022
- Sentenza penale · 1 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32183/2022 del 01/09/2022
- Sentenza penale · 1 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32184/2022 del 01/09/2022
- Sentenza penale · 1 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32186/2022 del 01/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →