Cassazione Penale, Sentenza n. 32184/2022 del 01/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato la ricorrente per "trattenimento illegale" nel territorio dello Stato; si deduceva vizio di motivazione sulla prova dell'illegittima permanenza e sul diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto (art.34 d.lgs. n.274/2000).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado indicava chiaramente l'assenza di titoli legittimanti il soggiorno e che la difesa non aveva allegato giustificazioni. Quanto alla causa di non punibilità, la Corte ha osservato che la stessa non era stata invocata nelle conclusioni dalla difesa né supportata da ragioni in atti; di conseguenza l'asserita insufficienza della motivazione non è stata accolta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.10-bis d.lgs. n.286 del 1998
Applicata per configurare il reato di trattenimento illegale: la Corte ha ritenuto provata l'assenza di titoli che legittimassero la permanenza sul territorio nazionale.
art.34 d.lgs. n.274 del 2000
La causa di non punibilità per tenuità del fatto è stata considerata non applicabile, essendo la stessa non invocata in sede di conclusioni dalla difesa e priva di elementi o ragioni in atti; la Corte ha quindi ritenuto non sussistente il vizio dedotto sul punto.
Massime di principio
- Per criticare la motivazione in Cassazione occorre indicare specificamente e dimostrare l'insufficienza, contraddittorietà o illogicità della decisione; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La dichiarazione esplicita dell'assenza di titoli di soggiorno in primo grado, se non contestata con elementi contrari, è idonea a fondare la condanna per ingresso o permanenza illecita.
- Le cause di non punibilità (es. tenuità) devono essere espressamente sollevate e motivate dalla difesa in sede processuale; l'omissione in tali sedi ne limita la valutazione in sede di impugnazione superiore.
- L'ampiezza della motivazione richiesta alla Corte è commisurata alle questioni effettivamente prospettate dalle parti: se una questione non è stata chiesta o argomentata, la Corte non è tenuta a sviluppare ulteriori ragionamenti.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali ex lege.
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