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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32181/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto di confisca patrimoniale basato sulla ritenuta "pericolosità sociale" ai sensi del d.lgs. 159/2011: il ricorrente contestava l'assenza di elementi per ritenere la sua partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), la delimitazione temporale del "periodo sospetto" (aprile 2013 - gennaio 2014) e la mancata revoca della confisca di specifici beni (immobile in contrada Mastrella e autovettura), sostenendo altresì di aver documentato la lecita provenienza delle somme (risparmi antecedenti, finanziamenti bancari, contributi dei genitori, stipendi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto i primi e il terzo motivo: confermato che la pericolosità sociale può essere accertata anche senza condanna penale definitiva e che le giustificazioni generiche del patrimonio (risparmi lontani nel tempo, dichiarazioni vaghe su fidi e conti bancari, contributi familiari non dettagliati) non sono sufficienti a escludere la confisca per beni acquistati nel "periodo sospetto". Tuttavia ha accolto il secondo motivo relativo alla contraddittorietà e alla congetturalità della dilatazione temporale del "periodo sospetto" rispetto alla costituzione della Follow Store Srl (gennaio 2015): la confisca delle quote della Follow Store Srl riconducibili all'Occhipinti è stata annullata e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame. Per il resto il provvedimento impugnato è stato confermato nei limiti non annullati.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)

    La pericolosità sociale, requisito per l'adozione di misure di prevenzione patrimoniali, può essere accertata anche in assenza di condanna penale definitiva valutando autonomamente i fatti emersi nelle indagini e nel processo

  • d.lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)

    Sul prevenuto grava l'onere di dimostrare la lecita provenienza della provvista; la prova deve essere specifica e documentata (indicare conti, banche, importi, movimentazioni), non possono bastare descrizioni vaghe o risparmi generici

  • d.P.R. 309/1990

    Riferimento alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti: la vicinanza o i rapporti con soggetti inseriti in un'associazione dedita al traffico possono contribuire al giudizio di partecipazione di fatto e alla valutazione della pericolosità

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. II, 7 feb 2022 n. 4191; Sez. II, 9 set 2021 n. 33533; Sez. V, 26 nov 2018 n. 48090

    Confermata l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al penale: il giudice di prevenzione può valorizzare fatti anche se non hanno portato a condanna penale, salvo che la sentenza penale abbia radicalmente negato l'esistenza del fatto rilevante

Massime di principio

  • La pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione patrimoniale può essere accertata anche senza sentenza penale di condanna: contano gli elementi fattuali concreti (es. acquisti abituali per la rivendita, rapporti con esponenti di consorterie criminali).
  • Se un bene è stato acquisito fuori dal 'periodo sospetto', la confisca richiede elementi concreti che colleghino l'acquisizione a provvista illecita o alla prosecuzione dell'attività criminosa; argomentazioni speculative sulla mera possibile prosecuzione non sono sufficienti.
  • L'onere di provare la lecita provenienza delle somme grava sul soggetto interessato: occorre documentazione puntuale (movimenti bancari, conti, finanziamenti indicati per banca e ammontare), non meri risparmi vaghi o contributi familiari non dettagliati.
  • La delimitazione temporale della pericolosità deve essere motivata e basata su elementi oggettivi; dilatazioni basate su ipotesi investigative o su mera incertezza nella captazione sono suscettibili di annullamento.
  • In caso di confisca su quote societarie costituite dopo il periodo sospetto, il giudice deve dimostrare la diretta provenienza da provvista illecita o il reimpiego; in mancanza si rende necessario il riesame con istruttoria mirata.

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