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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32183/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Spaneshi veniva espulso ed accompagnato alla frontiera il 3/10/2019; il 21/04/2020 è stato sorpreso rientrare in Italia e guidare un'autovettura. È stato giudicato colpevole del reato di rientro illegale nel territorio dello Stato posteriore alla espulsione (art. 13 comma 13 d.lgs. n.286/1998). In primo grado il Tribunale (rito abbreviato) lo condannò a 8 mesi di reclusione; la Corte d'Appello confermò. Spaneshi ha poi impugnato in Cassazione sostenendo che il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che gli aveva concesso la detenzione domiciliare costituiva un valido titolo per rientrare in Italia e che il diniego della Questura era illegittimo; in subordine ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art.17 d.lgs.286/1998 nella parte che non prevede il reingresso per esecuzione di misure alternative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato precedenti giurisprudenziali secondo cui l'esecuzione della pena o di misure alternative giustifica la permanenza dello straniero nel territorio, ma non autorizza il rientro automatico dopo una espulsione già eseguita. Per il reingresso dopo espulsione è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Autorità (art.13 comma 13 d.lgs.286/1998). Nel caso concreto la domanda di rientro era stata negata dalla Questura e l'assenza di tale autorizzazione ha costituito presupposto fattuale della punibilità del reingresso; la questione di legittimità costituzionale sollevata è stata ritenuta non rilevante. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.286 del 1998, art. 13 comma 13

    Stabilisce il divieto generale di reingresso dopo espulsione; la Corte interpreta la norma nel senso che per ogni rientro dopo espulsione è necessaria un'autorizzazione preventiva dell'Autorità (Ministero dell'Interno/Questura). L'assenza di tale autorizzazione rende penalmente rilevante il reingresso volontario.

  • d.lgs. n.286 del 1998, art. 17

    L'art.17 disciplina il rientro per esigenze connesse all'esercizio del diritto di difesa. La Corte ha ritenuto non comparabile la situazione dell'esecuzione della pena o misura alternativa con quella dell'esercizio del diritto di difesa, rigettando la richiesta di ampliare l'ipotesi di rientro senza autorizzazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. I, sent. 4.4.2006 n.17334 e sent. 30.1.2020 n.10315)

    Sez. I n.17334 del 04/04/2006; Sez. I n.10315 del 30/01/2020

    La Suprema Corte ha affermato che l'esecuzione della pena o di misure alternative legittima la permanenza dello straniero in Italia, ma tale principio non vale come automatica autorizzazione al rientro dopo espulsione già eseguita; va comunque richiesta e ottenuta l'autorizzazione amministrativa competente.

Massime di principio

  • L'esecuzione della pena o di una misura alternativa può giustificare la permanenza dello straniero in Italia, ma non autorizza automaticamente il rientro dopo che l'espulsione è stata eseguita.
  • Dopo un'espulsione eseguita, ogni rientro richiede un'autorizzazione preventiva dall'Autorità competente (art.13 comma 13 d.lgs.286/1998); l'assenza di tale autorizzazione costituisce presupposto di punibilità per il reingresso.
  • Il semplice provvedimento che dispone una misura alternativa (es. detenzione domiciliare) non è di per sé un 'titolo' che legittima il rientro in assenza dell'autorizzazione amministrativa; in caso di diniego si devono esperire i rimedi amministrativi o giurisdizionali prima di rientrare.
  • L'eventuale esercizio del diritto di difesa (art.17) è disciplinato separatamente e non si estende automaticamente alle ipotesi di rientro per esecuzione di pena o misure alternative; invocare l'art.17 per tale scopo incontra difficoltà di ammissibilità.
  • In situazioni simili è consigliabile: 1) non rientrare senza autorizzazione; 2) impugnare il diniego della Questura in sede amministrativa o giurisdizionale o chiedere al Tribunale di Sorveglianza di attivarsi per le vie appropriate; 3) ottenere espressa autorizzazione preventiva dal Ministero dell'Interno quando prevista; 4) documentare tempestivamente ogni provvedimento che giustifichi la necessità del rientro.

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