Cassazione Penale, Sentenza n. 32179/2022 del 01/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Romanelli impugnava la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno (rito abbreviato) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di stupefacenti): detenzione di 4,773 g di hashish e 4 involucri contenenti 2,18 g di cocaina (fatti del 15-03-2019). Il ricorso sollevava due motivi: (1) vizio di motivazione per la mancata pronuncia sulla richiesta difensiva di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (richiesta formulata nella memoria difensiva all'udienza di appello); (2) errata esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (mancata statuizione sulla non menzione) ritenendo che la richiesta difensiva non fosse manifestamente infondata e che la Corte territoriale non avesse dato alcuna risposta né elementi motivazionali da cui desumere un rigetto; ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla non menzione e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio su quel punto. Il secondo motivo è stato invece rigettato: la Cassazione ha ritenuto che, sebbene la Corte di appello non avesse risposto espressamente alla domanda sulla applicabilità dell'art. 131-bis, la motivazione complessiva conteneva elementi (possesso di sostanze diverse, presenza di cocaina in quantitativo non esiguo destinata allo spaccio da strada) idonei a escludere la qualificazione del fatto come di particolare tenuità, comportando un rigetto implicito e non illogico della richiesta.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5
Norma sostanziale contestata: riguardante la detenzione illecita di stupefacenti; la condanna è stata confermata rispetto al fatto materiale accertato (hashish e cocaina).
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha affermato che la richiesta può essere implicitamente respinta quando la motivazione richiami elementi che escludono la particolare tenuità; nel caso concreto il possesso di sostanze diverse e la presenza di cocaina in quantità non esigua ha portato al rigetto implicito.
Richiamato nella motivazione della Corte territoriale in tema di trattamento sanzionatorio: gli giudici di appello hanno escluso l'attenuante prevista dall'art. 62 n.4, contribuendo alla decisione di non ritenere il fatto di speciale tenuità.
decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
Richiamato procedimentalmente per le conclusioni rese dal Pubblico Ministero in Cassazione; non incide sul merito delle questioni sostanziali decidendo.
Massime di principio
- La richiesta difensiva di non menzione nel certificato del casellario deve essere espressamente valutata dal giudice di merito: l'omessa pronuncia sulla non menzione può comportare l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio su quel punto.
- La domanda di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere implicitamente respinta dal giudice se la motivazione complessiva contiene elementi che escludono la tenuità del fatto; non è necessario un espresso rigetto se la decisione mostra chiaramente le ragioni del diniego.
- Il possesso di sostanze diverse e la presenza di cocaina in quantità non esigua, specie se ritenuta destinata allo spaccio 'da strada', sono elementi che ostano al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
- La prima condanna o lo status di incensurato possono essere fattori favorevoli alla non menzione, ma il giudice deve comunque motivare in modo esplicito la decisione sull'eventuale non menzione.
- In caso di omissione motivazionale su una specifica richiesta difensiva non manifestamente infondata, la soluzione pratica è il rinvio al giudice del merito per una valutazione completa e motivata.
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