Cassazione Civile, Ordinanza n. 04264/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratori)
La controversia
La controversia nasce da una complessa operazione di costituzione e utilizzo di società a partecipazione pubblica per la realizzazione di un raccordo ferroviario nel territorio comunale. Il Comune aveva costituito e alimentato finanziariamente una società partecipata, la quale aveva acquisito una partecipazione in altra società coinvolta nell’opera e aveva poi sostenuto l’appalto per i lavori. A seguito di gravi inadempienze dell’appaltatrice, la Procura contabile aveva agito per il risarcimento del danno erariale nei confronti degli amministratori della catena societaria, assumendo che le risorse pubbliche fossero state impiegate per finalità pubbliche e che la cattiva gestione avesse prodotto un pregiudizio diretto al patrimonio pubblico. I ricorrenti principali hanno dedotto che la società non era in house, aveva finalità industriali e commerciali, e che pertanto mancava la giurisdizione della Corte dei conti: per le società di capitali partecipate, il danno cagionato dalla mala gestio degli organi sociali resta un danno al patrimonio della società, non un danno erariale, salvo ipotesi eccezionali di danno diretto all’ente pubblico partecipante o di società in house. Hanno quindi denunciato violazione degli artt. 102 e 103 Cost., dell’art. 1 del d.lgs. n. 174/2016 e dell’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità limitatamente al ricorso incidentale per rinuncia, e ha pronunciato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. La decisione ha ritenuto che la domanda del Procuratore contabile non fosse diretta a far valere un danno subito immediatamente dal socio pubblico o una distrazione di risorse pubbliche, ma un pregiudizio riferito al patrimonio della società partecipata e solo indirettamente riflesso sull’ente territoriale attraverso la perdita di valore della partecipazione. In tale assetto, mancando una società in house e non essendo stato allegato un danno diretto all’ente pubblico, la giurisdizione contabile non era configurabile; i rimedi spettanti restavano quelli del diritto privato.
Norme richiamate
rinuncia al ricorso incidentale formulata, nel rispetto delle forme richieste
la rinuncia rituale al ricorso incidentale comporta l’estinzione del giudizio di legittimità limitatamente a tale impugnazione
L’intervenuta rinuncia determina ... l’estinzione del giudizio di legittimità, limitatamente al ricorso incidentale
la rinuncia al ricorso incidentale estingue il giudizio solo per quella parte
violazione e/o falsa applicazione
il motivo principale è stato incardinato come vizio di giurisdizione
artt. 102 e 103 Cost.
sono evocati per contestare il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti
richiamato in relazione alla giurisdizione contabile e alla responsabilità erariale
art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016
I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle societa' in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.
la Corte ha valorizzato la distinzione tra danno direttamente subito dall’ente partecipante e danno al patrimonio della società; la giurisdizione contabile per il danno alla società è limitata alle società in house, mentre fuori da tale ipotesi resta possibile solo il danno diretto all’ente pubblico o alla sua partecipazione
Massime di principio
- La mera partecipazione pubblica al capitale di una società di capitali non basta, da sola, a radicare la giurisdizione della Corte dei conti per i danni derivanti dalla mala gestio degli organi sociali.
- Fuori dalle società in house o dalle società a statuto legale, il danno arrecato al patrimonio della società partecipata non coincide con il danno erariale, poiché la società resta soggetto autonomo e distinto dal socio pubblico.
- La giurisdizione contabile può sussistere, anche per società non in house, solo se sia allegato e provato un danno diretto e immediato all’ente pubblico partecipante, non un pregiudizio meramente riflesso sulla partecipazione societaria.
- Quando una società partecipata svolge attività o opere di interesse pubblico, il riparto di giurisdizione dipende comunque dalla natura del danno dedotto: se il pregiudizio riguarda la società e non la finanza pubblica in via diretta, la tutela spetta al diritto privato.
- Per configurare la responsabilità amministrativa è necessaria l’allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile a un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, non essendo sufficiente la sola connessione funzionale con un interesse pubblico.
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