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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24715/2025 del 07/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto parzialmente l'appello della società contribuente contro una cartella di pagamento relativa a IRAP, IVA, sanzioni e accessori per il 2009, emessa per il mancato versamento delle rate successive alla quarta di una rateizzazione concessa a seguito di accertamento con adesione. La cartella conteneva, tra le altre, una voce di euro 142.014 con codice tributo 0161. Con il primo motivo l'Agenzia ha dedotto nullità della sentenza per ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che la CTR aveva annullato quella voce per asserito difetto di motivazione nonostante la CTP avesse già rigettato espressamente tale eccezione e la contribuente, vittoriosa nel merito, non avesse proposto appello incidentale ma solo riproposto la questione nelle controdeduzioni. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, assumendo che la cartella, emessa a seguito di mancato pagamento di rate da accertamento con adesione, non richiedesse una motivazione specifica ulteriore rispetto al mero richiamo all'atto di adesione, essendo il contribuente già a conoscenza dei presupposti della pretesa e potendo la voce di euro 142.014 essere compresa come saldo residuo della sanzione originaria al netto delle rate versate.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse extrapetizione perché la questione del difetto di motivazione della cartella era stata specificamente riproposta dalla contribuente nelle controdeduzioni di appello in termini idonei a integrare appello incidentale, essendo stata l'eccezione espressamente respinta in primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la cartella di pagamento emessa per omesso versamento di rate successive alla quarta, in relazione a un accertamento con adesione, non necessita di una motivazione specifica ulteriore, essendo sufficiente il richiamo all'atto di adesione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro la cartella quanto alla voce di euro 142.014. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per escludere il vizio di ultrapetizione quando il giudice decide su una questione devolutagli o comunque ritualmente riproposta.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Invocato in relazione al principio di idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, utilizzato per riqualificare le controdeduzioni come appello incidentale.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sul giudicato interno formatosi sulle questioni espressamente respinte e non impugnate.

  • art. 329, secondo comma, c.p.c.

    Usato per affermare la preclusione derivante dall'acquiescenza e dal giudicato interno sulle statuizioni di primo grado non impugnate.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'integrazione del contraddittorio nei casi di cause inscindibili o dipendenti.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'integrazione del contraddittorio nei casi di cause inscindibili o dipendenti.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la devoluzione al giudice di appello di un'eccezione respinta in primo grado, se espressamente rigettata, richiede l'appello incidentale.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per distinguere i limiti del potere di rilevazione del giudice d'appello rispetto alle eccezioni non devolute dalla parte.

  • art. 346 c.p.c.

    Interpretato nel senso che la mera riproposizione riguarda solo le eccezioni non esaminate o assorbite, non quelle espressamente respinte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo all'obbligo di motivazione della cartella.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per ultrapetizione/extrapetizione.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    La cartella deve essere motivata nei limiti in cui ciò sia necessario a rendere conoscibili al contribuente i presupposti della pretesa; nel caso di cartella per rate da accertamento con adesione, è sufficiente il richiamo all'atto di adesione.

  • art. 8 d.lgs. n. 218/1997

    Richiamato quale base normativa dell'accertamento con adesione e della rateizzazione cui si riferiva la cartella.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    Richiamati solo come oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata in primo grado e dichiarata manifestamente infondata.

Massime di principio

  • L'eccezione di merito espressamente respinta dal primo giudice non può essere utilmente devoluta in appello con la sola riproposizione: occorre un'apposita impugnazione incidentale, salvo che la riproposizione, per contenuto e funzione, integri comunque un atto idoneo allo scopo processuale.
  • Nel processo tributario la distinzione tra appello incidentale e riproposizione delle difese è attenuata, sicché le controdeduzioni possono valere come appello incidentale se contengono una specifica contestazione della statuizione sfavorevole di primo grado.
  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice di appello si pronuncia su una questione che, pur rigettata in primo grado, sia stata ritualmente devoluta con impugnazione o con atto ad essa equiparabile.
  • La cartella di pagamento emessa per omesso versamento di rate derivanti da accertamento con adesione non richiede una motivazione analitica autonoma sui presupposti dell'obbligazione, essendo sufficiente il richiamo all'atto di adesione e alla rateizzazione già conosciuti dal contribuente.
  • L'obbligo di motivazione degli atti della riscossione va valutato in concreto in funzione della sua finalità: rendere noti al contribuente l'an e il quantum della pretesa e delimitare il thema decidendum dell'eventuale contenzioso.
  • Quando il contribuente è già nella condizione di conoscere la fonte e la misura del debito per effetto di un precedente atto da lui sottoscritto o comunque conosciuto, l'Amministrazione può assolvere l'onere motivazionale con un richiamo sintetico a quell'atto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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