Cassazione Penale, Sentenza n. 20159/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria (21/12/2023) che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Chiarella perche il fatto non sussiste. Il pubblicò ministero sostiene che la condotta di chi riceve il prezzo per un bene messo in vendita online e poi non lo consegna integra il reato di truffa; aggiunge che l'eventuale indicazione di generalità false costituisce l'aggravante della minorata difesa ai sensi dell'art. 61, comma 1, n. 5 c.p. e, in subordine, potrebbe configurarsi appropriazione indebita della somma o del bene. Il PM ha pertanto chiesto annullamento senza rinvio della sentenza e trasmissione degli atti al Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente non ha indicato a quale dei casi tipici dell'art. 606 c.p.p. si riferisse: mancava quindi la specificazione obbligatoria dei motivi di impugnazione. Per tale vizio formale la Corte non ha esaminato nel merito le argomentazioni sulla sussistenza della truffa o dell'aggravante; la sentenza impugnata (non doversi procedere perché il fatto non sussiste) resta quindi efficace.
Norme richiamate
Aggravante della 'minorata difesa' invocata dal PM: si riferisce a condotte che riducono la capacità della persona offesa di difendersi (es. uso di false generalità) e aumenta la pena se applicabile.
Elenca i motivi tassativi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto necessario che il ricorrente indichi esplicitamente a quale ipotesi di tale articolo si riferisce, pena l'inammissibilità.
Richiamato nella motivazione in relazione al principio secondo cui l'aspecificità dei motivi (mancata specificazione) comporta inammissibilità del ricorso.
art. 524 cod. proc. pen. (1930) / richiamo storico a art. 606 (1988)
Richiamato a scopo esplicativo: il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativamente previsti dalla legge; non è ammessa un'interpretazione d'ufficio delle ragioni del ricorrente.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione (anche se proposto dal Pubblico Ministero) è inammissibile se non indica chiaramente a quale delle ipotesi dell'art. 606 c.p.p. si riferisce: sempre specificare il vizio di diritto contestato (es. violazione di legge, nullità, vizio di motivazione) e i punti di motivazione o di diritto ritenuti erronei.
- Nel contesto di vendite online, la semplice mancata consegna dopo pagamento può integrare reato di truffa solo se è provato l'elemento psicologico dell'inganno (intenzione di procurare a sé un profitto mediante artifici o raggiri) e il nesso causale con il danno; in assenza di prova dell'intento fraudolento, la controversia può rimanere ambito civilistico o, alternativamente, configurare appropriazione indebita se il comportamento soddisfa gli elementi di tale reato.
- L'aggravante della 'minorata difesa' richiede comportamenti che hanno ridotto concretamente la capacità della vittima di tutelarsi (es. false generalità, raggiri specifici): l'accertamento di tale aggravante richiede elementi fattuali chiari.
- Proceduralmente, il ricorso immediato per cassazione non può introdurre motivi nuovi o non consentiti dalla specifica forma dell'impugnazione; se le argomentazioni non sono ammesse in cassazione il rimedio corretto è il ricorso in sede appropriata (es. appello), non la generica elencazione di fatti.
- La mancata specificazione dei motivi non solo produce l'inammissibilità del ricorso ma, in pratica, lascia inalterata la decisione impugnata, con rischio di perdita dell'opportunità di riedizione del giudizio: pertanto il PM (o la parte privata) deve curare la forma e la chiarezza dell'impugnazione.
- Se si teme che il fatto configuri reato (truffa o appropriazione), nella fase investigativa conviene raccogliere probanti elementi sul comportamento intenzionale (comunicazioni evasive, false identità, ripetute promesse non mantenute), per sostenere sia l'elemento soggettivo della truffa sia l'eventuale aggravante.
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