Cassazione Civile, Ordinanza n. 21406/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Una cittadina aveva convenuto dinanzi al Giudice di pace il Comune chiedendo l'annullamento di una fattura del servizio idrico integrato per differenze di consumo riferite agli anni 2009-2012, deducendo l'illegittimità dell'accertamento dei consumi per difetto di prova documentale, l'illegittimità della penale prevista dal regolamento comunale e, in subordine, la prescrizione del credito relativo all'anno 2009. Il Giudice di pace aveva accolto solo la doglianza sulla prescrizione, annullando la fattura limitatamente alla quota 2009 e compensando le spese. Il Comune proponeva appello, ma il Tribunale lo dichiarava inammissibile ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata pronunciata secondo equità, per il modesto valore della controversia, e quindi appellabile solo per i motivi limitati previsti dall'art. 339, comma 3, c.p.c. Il Comune ricorreva quindi per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 339, comma 3, 113 e 114 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la controversia riguardasse diritti indisponibili non decidibili secondo equità, che il giudice avesse comunque deciso questioni di diritto (prescrizione e penale regolamentare) e che i motivi di appello rientrassero tra quelli ammessi, anche per violazione di norme procedimentali e dei principi regolatori della materia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del Giudice di pace, resa su una domanda di valore pari a euro 228,70, dovesse considerarsi pronunciata secondo equità necessaria ex art. 113, comma 2, c.p.c.; che, in mancanza di specifica deduzione e prova che la controversia derivasse da un contratto concluso mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., il rimedio esperibile fosse soltanto l'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c.; e che il ricorso fosse comunque carente di specificità e autosufficienza, non avendo indicato in modo puntuale il contenuto degli atti di appello e le censure effettivamente dedotte. Per tali ragioni è stato dichiarato l'inammissibile ricorso, senza statuizione sulle spese poiché la parte intimata non si è difesa. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice di pace decide secondo equità le cause di valore non eccedente euro 1.100, salvo eccezioni specifiche; la Corte ribadisce che per queste controversie la natura equitativa dipende dal valore della causa, non dal contenuto della decisione.
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della decisione equitativa in controversie concernenti diritti indisponibili.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia; per tali sentenze l'appello a motivi limitati è l'unico rimedio ordinario esperibile, oltre alla revocazione per motivi ordinari.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte afferma che il ricorso per cassazione non è esperibile direttamente contro la sentenza equitativa del giudice di pace per vizi diversi da quelli deducibili in appello a motivi limitati.
Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, perché non indica e non localizza in modo preciso gli atti e i motivi di appello rilevanti, né dimostra la natura del rapporto come contratto per moduli o formulari ex art. 1342 c.c.
È menzionato come eccezione alla regola della decisione secondo equità per le cause del giudice di pace; la mancata allegazione della sua ricorrenza impedisce di escludere la giurisdizione equitativa necessaria.
È richiamato per il criterio di determinazione del valore della causa ai fini dell'individuazione della decisione secondo equità.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamata quale fonte della previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace rese in cause di valore non superiore alla soglia di equità necessaria devono essere qualificate come pronunciate secondo equità in base al valore della controversia, non in base al contenuto delle questioni decise.
- Contro le sentenze equitative del giudice di pace l'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. costituisce l'unico rimedio ordinario, salvo la revocazione per motivi ordinari; non è ammissibile un ricorso per cassazione diretto per vizi non devolvibili in appello.
- Chi deduce l'inapplicabilità del regime di equità per effetto dell'art. 1342 c.c. deve allegare e provare specificamente che il rapporto deriva da un contratto concluso mediante moduli o formulari.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza: occorre indicare in modo puntuale il contenuto degli atti rilevanti e localizzare le censure già svolte nei gradi precedenti, altrimenti il ricorso è inammissibile.
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