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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14381/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'impugnazione riguardava il rigetto del riesame avverso il decreto di sequestro probatorio (25/11/2025) e la convalida (28/11/2025) nell'ambito di indagine per coltivazione illecita di ingente quantità di cannabis (4.598 piante). Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) censura sulla sussistenza del fumus commissi delicti e sulla presunta motivazione apparente del Tribunale nel ritenere gli indizi concordanti; 2) violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e residualità del sequestro, con particolare riguardo al carattere totalizzante del sequestro dei dispositivi informatici, alla mancanza di criteri di selezione, perimetrazione temporale e indicazione dei tempi di restituzione; 3) illegittimità del sequestro iniziato dalla polizia giudiziaria per mancanza del requisito di urgenza, nonostante la convalida del PM; 4) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato sul codice di sblocco del cellulare fornite senza gli avvisi di legge sul diritto al silenzio e all'assistenza del difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e in parte inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo (sulla valutazione del fumus) perché il sindacato di merito sulla motivazione è limitato in questa sede e ha confermato la correttezza della valutazione complessiva degli indizi operata dal Tribunale di Sassari. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto violato il principio di proporzionalità relativo al sequestro dei supporti informatici/telematici, poiché il decreto del PM non indicava adeguatamente la necessità di un sequestro totalizzante né i criteri di selezione, perimetrazione temporale e tempi di selezione e restituzione; per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del 25/11/2025 limitatamente ai telefoni cellulari, disponendone la restituzione. Il terzo motivo (sequestro dell'autovettura iniziato dalla P.G.) è stato respinto come infondato: il Tribunale aveva correttamente valutato pertinenza ed esigenze probatorie. Il quarto motivo (nullità per dichiarazioni sul codice di sblocco) non è stato ulteriormente esaminato a seguito dell'annullamento del sequestro dei telefoni. La Corte ha quindi annullato e ordinato la restituzione dei cellulari, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 73 commi 1 e 4, 80 comma 2

    D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norme sostanziali in tema di droghe, richiamate per descrivere il reato contestato (coltivazione di ingente quantitativo di cannabis) e la sua configurazione nell'imputazione provvisoria

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti; utilizzato per valutare se la motivazione del riesame fosse esistente, meramente apparente o insufficiente

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Riferimento al livello probatorio richiesto per misure personali (gravi indizi); citato per distinguere lo standard probatorio necessario per il sequestro probatorio

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Norma richiamata nell'ambito dei poteri e limiti del riesame sulle misure cautelari reali

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Richiamato in relazione alla disciplina del provvedimento impugnato e dei limiti motivazionali

  • Codice di procedura penale, art. 324

    Riferimento nell'ambito delle censure sulla motivazione e sui poteri di sindacato

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Norma processuale penale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; è stata la base formale per la valutazione delle doglianze dedotte in cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 325

    Richiamato per affermare che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge

  • Codice di procedura penale, artt. 252 e 253

    Richiamati con riferimento alle regole sul sequestro e al sindacato in sede di riesame, specie in relazione ai presupposti e alle esigenze cautelari

  • Codice di procedura penale, artt. 354 e 355

    Norme sul sequestro d'iniziativa della P.G. e sulla convalida; citate per valutare la legittimità dell'intervento della polizia giudiziaria e il perimetro del controllo del giudice del riesame

  • Codice di procedura penale, art. 364

    Richiamato nel quarto motivo relativo all'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'indagato nelle operazioni di sequestro

  • Codice di procedura penale, artt. 179 e 191

    Richiamati in relazione ai diritti della persona sottoposta a indagine (avvisi, diritto al silenzio, assistenza del difensore) invocati nella doglianza sul codice di sblocco

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Citato nella motivazione per differenziare lo standard probatorio del merito dal ragionevole motivo richiesto per il sequestro probatorio

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8

    Richiamata con riferimento alla tutela della vita privata e alla giurisprudenza europea che protegge i dati personali e la riservatezza, utile al bilanciamento con le esigenze probatorie

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 7 e 8

    Richiamati per sottolineare la protezione del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali nella valutazione della proporzionalità del sequestro dei dispositivi informatici

Massime di principio

  • In materia di sequestro probatorio il requisito del fumus riguarda la configurabilità astratta del reato e non la prova della colpevolezza: è sufficiente un insieme di indizi ragionevoli che giustifichi ulteriori indagini tramite l'acquisizione dei beni
  • Il sindacato in Cassazione sulle misure cautelari reali è limitato: non sono ammesse censure di mera valutazione logica o di fatto se non qualificate come violazione di legge o motivazione inesistente/apparente
  • Per i dispositivi informatici/telematici il pubblico ministero deve motivare specificamente la necessità di un sequestro totalizzante o, in alternativa, indicare le informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati e i tempi previsti per la selezione e la restituzione; l'assenza di tali indicazioni rende il sequestro sproporzionato e annullabile
  • Quando il sequestro è iniziativa della polizia giudiziaria e viene convalidato dal pubblico ministero, il giudice del riesame non è chiamato a riconsiderare l'urgenza originaria ma deve verificare la giustificazione del sequestro rispetto alle esigenze probatorie e di pertinenza
  • Le questioni relative alla utilizzabilità di dichiarazioni rese dall'indagato (es. codice di sblocco) implicano profili di nullità che possono compromettere l'uso del materiale sequestrato; tuttavia, se il sequestro del dispositivo viene annullato per altri profili (es. proporzionalità), tali censure possono risultare superflue e non essere esaminate
  • In situazioni analoghe, per tutelare la riservatezza degli interessati e la legittimità delle indagini, è opportuno richiedere al PM dettagli puntuali sul perimetro delle ricerche digitali e, in caso di esecuzione, monitorare tempi di restituzione e la selezione delle informazioni non pertinenti

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