Cassazione Penale, Sentenza n. 14381/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'impugnazione riguardava il rigetto del riesame avverso il decreto di sequestro probatorio (25/11/2025) e la convalida (28/11/2025) nell'ambito di indagine per coltivazione illecita di ingente quantità di cannabis (4.598 piante). Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) censura sulla sussistenza del fumus commissi delicti e sulla presunta motivazione apparente del Tribunale nel ritenere gli indizi concordanti; 2) violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e residualità del sequestro, con particolare riguardo al carattere totalizzante del sequestro dei dispositivi informatici, alla mancanza di criteri di selezione, perimetrazione temporale e indicazione dei tempi di restituzione; 3) illegittimità del sequestro iniziato dalla polizia giudiziaria per mancanza del requisito di urgenza, nonostante la convalida del PM; 4) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato sul codice di sblocco del cellulare fornite senza gli avvisi di legge sul diritto al silenzio e all'assistenza del difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e in parte inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo (sulla valutazione del fumus) perché il sindacato di merito sulla motivazione è limitato in questa sede e ha confermato la correttezza della valutazione complessiva degli indizi operata dal Tribunale di Sassari. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto violato il principio di proporzionalità relativo al sequestro dei supporti informatici/telematici, poiché il decreto del PM non indicava adeguatamente la necessità di un sequestro totalizzante né i criteri di selezione, perimetrazione temporale e tempi di selezione e restituzione; per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del 25/11/2025 limitatamente ai telefoni cellulari, disponendone la restituzione. Il terzo motivo (sequestro dell'autovettura iniziato dalla P.G.) è stato respinto come infondato: il Tribunale aveva correttamente valutato pertinenza ed esigenze probatorie. Il quarto motivo (nullità per dichiarazioni sul codice di sblocco) non è stato ulteriormente esaminato a seguito dell'annullamento del sequestro dei telefoni. La Corte ha quindi annullato e ordinato la restituzione dei cellulari, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 73 commi 1 e 4, 80 comma 2
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norme sostanziali in tema di droghe, richiamate per descrivere il reato contestato (coltivazione di ingente quantitativo di cannabis) e la sua configurazione nell'imputazione provvisoria
Codice di procedura penale, art. 125
Principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti; utilizzato per valutare se la motivazione del riesame fosse esistente, meramente apparente o insufficiente
Codice di procedura penale, art. 273
Riferimento al livello probatorio richiesto per misure personali (gravi indizi); citato per distinguere lo standard probatorio necessario per il sequestro probatorio
Codice di procedura penale, art. 275
Norma richiamata nell'ambito dei poteri e limiti del riesame sulle misure cautelari reali
Codice di procedura penale, art. 309
Richiamato in relazione alla disciplina del provvedimento impugnato e dei limiti motivazionali
Codice di procedura penale, art. 324
Riferimento nell'ambito delle censure sulla motivazione e sui poteri di sindacato
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Norma processuale penale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; è stata la base formale per la valutazione delle doglianze dedotte in cassazione
Codice di procedura penale, art. 325
Richiamato per affermare che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge
Codice di procedura penale, artt. 252 e 253
Richiamati con riferimento alle regole sul sequestro e al sindacato in sede di riesame, specie in relazione ai presupposti e alle esigenze cautelari
Codice di procedura penale, artt. 354 e 355
Norme sul sequestro d'iniziativa della P.G. e sulla convalida; citate per valutare la legittimità dell'intervento della polizia giudiziaria e il perimetro del controllo del giudice del riesame
Codice di procedura penale, art. 364
Richiamato nel quarto motivo relativo all'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'indagato nelle operazioni di sequestro
Codice di procedura penale, artt. 179 e 191
Richiamati in relazione ai diritti della persona sottoposta a indagine (avvisi, diritto al silenzio, assistenza del difensore) invocati nella doglianza sul codice di sblocco
Codice di procedura penale, art. 192
Citato nella motivazione per differenziare lo standard probatorio del merito dal ragionevole motivo richiesto per il sequestro probatorio
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8
Richiamata con riferimento alla tutela della vita privata e alla giurisprudenza europea che protegge i dati personali e la riservatezza, utile al bilanciamento con le esigenze probatorie
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 7 e 8
Richiamati per sottolineare la protezione del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali nella valutazione della proporzionalità del sequestro dei dispositivi informatici
Massime di principio
- In materia di sequestro probatorio il requisito del fumus riguarda la configurabilità astratta del reato e non la prova della colpevolezza: è sufficiente un insieme di indizi ragionevoli che giustifichi ulteriori indagini tramite l'acquisizione dei beni
- Il sindacato in Cassazione sulle misure cautelari reali è limitato: non sono ammesse censure di mera valutazione logica o di fatto se non qualificate come violazione di legge o motivazione inesistente/apparente
- Per i dispositivi informatici/telematici il pubblico ministero deve motivare specificamente la necessità di un sequestro totalizzante o, in alternativa, indicare le informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati e i tempi previsti per la selezione e la restituzione; l'assenza di tali indicazioni rende il sequestro sproporzionato e annullabile
- Quando il sequestro è iniziativa della polizia giudiziaria e viene convalidato dal pubblico ministero, il giudice del riesame non è chiamato a riconsiderare l'urgenza originaria ma deve verificare la giustificazione del sequestro rispetto alle esigenze probatorie e di pertinenza
- Le questioni relative alla utilizzabilità di dichiarazioni rese dall'indagato (es. codice di sblocco) implicano profili di nullità che possono compromettere l'uso del materiale sequestrato; tuttavia, se il sequestro del dispositivo viene annullato per altri profili (es. proporzionalità), tali censure possono risultare superflue e non essere esaminate
- In situazioni analoghe, per tutelare la riservatezza degli interessati e la legittimità delle indagini, è opportuno richiedere al PM dettagli puntuali sul perimetro delle ricerche digitali e, in caso di esecuzione, monitorare tempi di restituzione e la selezione delle informazioni non pertinenti
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