Cassazione Penale, Sentenza n. 07555/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza di assoluzione per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), deducendo violazione di legge (art. 648 c.p. e art. 521 c.p.p.) e carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Contestava che l'assoluzione fosse basata su un dubbio generico circa il concorso dell'imputata nel delitto presupposto di truffa, senza indicazione degli elementi processuali a fondamento di tale dubbio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che la ricezione della somma sulla carta PostePay costituisce il momento consumativo della truffa (quindi non è configurabile prima la ricettazione) e che il Tribunale, pur avendo ricostruito elementi riconducibili a una truffa, ha emesso un'assoluzione con formula dubitativa senza procedere alla corretta qualificazione del fatto né, in alternativa, a restituire gli atti al pubblico ministero per una eventuale nuova imputazione. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Foggia in diversa composizione per nuovo giudizio, con l'indicazione di tener conto dei rilievi formulati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ricorda che la ricettazione non può consumarsi prima della consumazione del delitto presupposto: qui la ricezione della somma sulla PostePay coincide con la consumazione della truffa, escludendo l'autonomia temporale di una successiva ricettazione
art. 521 cod. proc. pen. (ius variandi del giudice)
«Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica».
Il giudice può qualificare il fatto diversamente dall'imputazione; tuttavia, una qualificazione diversa impone che il giudice eserciti concretamente tale potere (condanna o, se necessario, restituzione degli atti al PM per nuovo esercizio dell'azione), non limitandosi ad una assoluzione dubitativa che impedisca successiva imputazione per lo stesso fatto
art. 517 e art. 518 cod. proc. pen.
Richiamate in tema di 'fatto nuovo' e 'fatto diverso': la Corte distingue tra episodio autonomo (fatto nuovo) e fatto con connotati materiali difformi (fatto diverso) per valutare corretta applicazione dei poteri di qualificazione e comunicazione dell'imputazione
art. 611 cod. proc. pen. (trattazione scritta)
Il processo in Cassazione si è svolto con trattazione scritta ai sensi di questa norma; citazione formale del rito seguito
artt. 550, 593, 608 cod. proc. pen. (impugnazioni per Cassazione)
Norme processuali che regolano i motivi e i termini del ricorso per cassazione, indicate come base formale del ricorso del Procuratore
Massime di principio
- Quando il profitto del reato (es. importo ricaricato su PostePay) è ottenuto mediante accredito diretto, il momento del versamento costituisce la consumazione della truffa: non è possibile qualificare come ricettazione una condotta anteriore o successiva che non sia temporalmente e materialmente distinta dalla consumazione della truffa
- Il giudice ha il potere di riformulare la qualificazione giuridica del fatto (ius variandi, art. 521 c.p.p.), ma deve esercitarlo concretamente: se ritiene che il fatto corrisponda a diversa fattispecie, deve o pronunciarsi su tale fattispecie (anche motivando l'eventuale assoluzione) o restituire gli atti al PM per nuova imputazione; non è corretta un'assoluzione 'dubitativa' che impedisca poi una nuova azione penale per lo stesso fatto
- La motivazione della sentenza non può limitarsi a un dubbio generico: va indicato l'iter logico e gli elementi di fatto e diritto alla base della decisione; carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sono ragioni fondate per annullamento in Cassazione
- La ricettazione richiede che il delitto presupposto sia già consumato; pertanto, in ipotesi dove l'acquisizione della disponibilità del bene avviene contestualmente alla condotta contestata (es. accredito su carta prepagata), l'interpretazione corretta è generalmente quella della consumazione del reato presupposto (truffa) e non di una successiva ricettazione
- Per evitare il rischio di preclusione dell'azione penale (ne bis in idem) il giudice che ricostruisca elementi riconducibili a diversa fattispecie deve valutare di non pronunciarsi con formule che determinino il passaggio in giudicato senza che sia stata data concreta possibilità al PM di riqualificare o perseguire il fatto secondo le risultanze accertate
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07507/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07510/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07511/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07516/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07520/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07525/2026 del 25/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →