Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15710/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso nei confronti di una società che aveva stipulato un contratto preliminare di cessione della totalità delle quote di una società controllata. Nel preliminare era richiamato anche un diverso negozio di finanziamento soci, non registrato, tra la controllante e la controllata. L'Ufficio ha ritenuto applicabile l'art. 22 del d.P.R. 131/1986, tassando anche il contratto di finanziamento enunciato nel preliminare, con imposta proporzionale e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale, invece, ha accolto l'appello ritenendo mancante il presupposto dell'identità delle parti tra atto enunciante e atto enunciato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, sostenendo che il preliminare era stato sottoscritto da tutte e tre le società coinvolte e che comunque la disciplina si applicherebbe anche alle parti sostanziali, richiamando giurisprudenza di legittimità. La resistente ha contrastato il ricorso. Nel giudizio accelerato il consigliere delegato aveva prospettato l'inammissibilità del ricorso per erronea qualificazione del vizio come violazione di legge, poiché la censura mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e l'interpretazione del contratto; il Procuratore Generale ha invece chiesto l'accoglimento, valorizzando la nozione sostanziale di parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge sull'art. 22 d.P.R. 131/1986, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, cioè l'affermazione che i due contratti fossero stati stipulati tra parti diverse. Secondo la Cassazione, l'eventuale errore della CTR riguardava un travisamento di fatto, non una falsa applicazione di legge, e avrebbe dovuto essere dedotto nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità senza entrare nel merito dell'interpretazione dell'art. 22 t.u. registro. Ha condannato la ricorrente alle spese della fase e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché l'Agenzia è amministrazione statale ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. 131/1986

    "se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"

    La Corte non ha risolto nel merito la portata della norma, ma ha rilevato che la censura dell'Ufficio era in realtà diretta a contestare il fatto accertato dal giudice di merito circa l'identità soggettiva tra i contratti; pertanto il motivo era inammissibile perché prospettato come violazione di legge anziché come vizio di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo era formalmente costruito come violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha escluso che la doglianza avesse reale natura di vizio di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La doglianza avrebbe dovuto eventualmente essere incanalata come vizio di motivazione/fatto, poiché riguardava la ricostruzione del contenuto del contratto e l'accertamento della identità delle parti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato nella proposta del consigliere delegato come possibile ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il motivo si fondava.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma richiamata per il procedimento accelerato di definizione dei ricorsi manifestamente inammissibili, improcedibili o infondati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamata per la composizione del collegio nella fase di riesame della proposta di definizione accelerata.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per escludere un'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta accelerata.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla questione di incompatibilità del consigliere delegato.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per affermare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrano i presupposti, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori, oltre alle spese, in relazione alla fase di definizione accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato perché la ricorrente è amministrazione statale ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su un accertamento in fatto relativo all'identità delle parti o al contenuto di un contratto, la critica che contesti tale ricostruzione non integra di regola violazione di legge, ma vizio di fatto o di motivazione, con i relativi limiti di deducibilità.
  • La censura per violazione di una norma sostanziale è inammissibile se, sotto l'apparenza del vizio di diritto, mira in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale documentale compiuto dal giudice di merito.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo di un documento o di una prova, quando concerne un fatto sostanziale già oggetto di discussione tra le parti, non può essere veicolato come falsa applicazione di legge; va semmai dedotto nei ristretti limiti del vizio motivazionale o, nei casi previsti, della revocazione per errore di fatto.
  • Nel procedimento di definizione accelerata, la proposta del consigliere delegato non determina incompatibilità del medesimo componente a far parte del collegio chiamato a decidere sulla richiesta di trattazione camerale.
  • L'invocazione dell'art. 22 del d.P.R. 131/1986 presuppone comunque la corretta individuazione del rapporto tra atto enunciante e atto enunciato; tuttavia, se la controversia verte sull'accertamento fattuale della coincidenza soggettiva tra i contratti, il relativo errore non si risolve in un problema interpretativo di diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.