Cassazione Penale, Sentenza n. 12042/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per la contravvenzione prevista dall'art. 681 c.p. in relazione all'organizzazione di una serata danzante con superamento della capienza e della prescrizione oraria. I motivi di ricorso sono: (1) insufficiente certezza probatoria in quanto il numero dei presenti sarebbe stato accertato per conteggio indiziario dei carabinieri durante il deflusso; (2) estinzione per prescrizione, con dedotta incostituzionalità dell'art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020, n.18 nella parte in cui sospende la prescrizione anche per fatti anteriori; (3) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: (a) la violazione dell'orario (musica oltre le 3:00) da sola bastava a confermare la condanna; (b) il metodo di conteggio impiegato dai Carabinieri (conteggio durante il deflusso) è logicamente congruo e idoneo a dimostrare il superamento della capienza; (c) la prescrizione non era maturata grazie all'effetto sospensivo previsto dall'art. 83 d.l. 17/03/2020, n.18 (termine slittato al 21/09/2020) e rileva il momento del dispositivo di appello (14/09/2020) ai fini del computo; (d) la causa di non punibilità ex art. 131‑bis non è applicabile, essendo rilevante lo scarto tra persone autorizzate e presenti e l'esercizio di attività imprenditoriale che esclude l'occasionalità; (e) l'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare cause estintive (anche la prescrizione) in Cassazione; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende; pena di merito: 1 mese di arresto e 150 euro di ammenda, sospesa.
Norme richiamate
Norma della contravvenzione contestata (regolamentazione di trattenimenti danzanti); la Corte conferma la sussistenza della fattispecie in relazione alle violazioni di capienza e orario
art. 83, comma 4, decreto‑legge 17 marzo 2020, n. 18
La disposizione determina effetto sospensivo sui termini di prescrizione anche per reati commessi anteriormente: la Corte ritiene applicabile la sospensione e richiama la giurisprudenza di legittimità e costituzionale che ha escluso rilievi di incostituzionalità
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ritiene non applicabile la causa per lo scarto significativo tra autorizzato e constato e per l'esercizio di attività imprenditoriale, che esclude occasionalità
Richiamato come principio che consente la sospensione del corso della prescrizione quando una particolare disposizione di legge impone la sospensione del procedimento (giustificazione dell'effetto sospensivo dell'art. 83 d.l.)
La Corte richiama che il momento del dispositivo segna la decisione definitiva ai fini del computo della prescrizione in appello
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Citato come limite alla esposizione dei motivi di ricorso per cassazione (forme e limiti della memoria difensiva)
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente, applicata dalla Corte
Richiamato in relazione alle cause di non punibilità ed estinzione del reato; la Corte segnala che l'inammissibilità del ricorso di cassazione preclude la declaratoria di cause estintive in questa sede
Massime di principio
- Se più violazioni sono contestate, una sola violazione provata e rilevante può bastare a confermare la condanna
- Il conteggio dei presenti effettuato dalle forze dell'ordine durante il deflusso è ritenuto metodo logico e idoneo a provare il superamento della capienza
- La sospensione dei termini di prescrizione prevista da disposizioni emergenziali (es. art. 83 d.l. n.18/2020) può essere applicata anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore in quanto effetto di norme ordinarie sulla sospensione; pertanto il momento da considerare ai fini della prescrizione in appello è il dispositivo
- La causa di non punibilità per particolare tenuità non è riconosciuta quando la condotta ha una significativa incidenza lesiva o è compiuta in ambito imprenditoriale non occasionale
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di ottenere in quella sede la declaratoria di cause estintive (anche prescrizione) e comporta, in genere, condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende
- Le questioni di costituzionalità o di retroattività connesse a norme emergenziali sono state sovente ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte Costituzionale: è necessario valutare la giurisprudenza consolidata prima di sollevare tali questioni
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