Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07432/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e non specificamente confrontato con la motivazione del provvedimento di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Catania aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. La decisione di merito era fondata, da un lato, sulla relazione dell'UEPE, che aveva segnalato un atteggiamento non adeguatamente consapevole delle precedenti condotte da parte del condannato, e, dall'altro, sul rilievo che dopo i fatti oggetto di esecuzione l'interessato aveva ricevuto un avviso orale per violenza nei confronti della ex convivente, mentre tra i reati in esecuzione figuravano anche atti persecutori e lesioni. Nel ricorso si denunciavano genericamente violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando però soltanto elementi già considerati dal Tribunale come non decisivi, quali la disponibilità di un'attività lavorativa, oppure elementi ritenuti inconferenti, come l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. La Corte ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 94 ord. pen.

    La sentenza non indica espressamente la norma, ma la vicenda riguarda l'affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa la cui concessione è subordinata a una valutazione prognostica affidata al Tribunale di sorveglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti del Tribunale di sorveglianza non è sufficiente dedurre in modo generico violazione di legge o vizio di motivazione: occorre confrontarsi specificamente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
  • La valutazione sull'affidamento in prova al servizio sociale richiede un apprezzamento complessivo della personalità del condannato e della sua effettiva consapevolezza delle pregresse condotte, potendo il giudice valorizzare anche condotte successive che depongano in senso negativo sulla prognosi di affidamento.
  • Elementi favorevoli come la disponibilità di un lavoro non impongono di per sé la concessione della misura alternativa se il giudice di merito li ritiene recessivi rispetto ad altri indicatori negativi della affidabilità sociale.
  • In sede di legittimità sono inconferenti censure che richiamino profili estranei al tema decisorio trattato dal giudice di sorveglianza.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo cause ostative, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.