Cassazione Penale, Ordinanza n. 13619/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di quelli già proposti in appello e già puntualmente respinti dalla corte territoriale con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e giuridicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della corte di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione. Dalla motivazione emerge che i motivi dedotti in cassazione riproponevano, in modo sostanzialmente identico, le censure già formulate con l'appello: contestazione della configurabilità del delitto di ricettazione, richiesta di derubricazione del fatto in furto, doglianza sulla applicazione dell'art. 648, comma 4, c.p. e sulla pena sostitutiva. La Corte ha rilevato che tali censure non si confrontavano realmente con la motivazione della sentenza di merito, ma ne frammentavano l'impianto argomentativo, limitandosi a reiterare questioni già esaminate e disattese.
Norme richiamate
La difesa aveva invocato la questione della configurabilità e dell'applicazione del quarto comma della norma; la Corte, però, non entra nel merito della doglianza perché la reputa già esaminata e disattesa in appello e dunque non specificamente riproposta in cassazione.
Pur non essendo espressamente indicato nel testo, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi di appello già respinti dal giudice di merito, senza sviluppare una critica specifica e argomentata alla motivazione impugnata.
- La specificità dei motivi di ricorso richiede un confronto unitario e non parcellizzato con la sentenza impugnata: non basta reiterare singole censure già esaminate, ma occorre confutare la ratio decidendi della decisione di merito.
- Quando la sentenza di appello abbia motivato in modo adeguato, логico e non contraddittorio sulla qualificazione giuridica del fatto e sulle conseguenze sanzionatorie, la mera riproposizione delle stesse doglianze non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
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