Cassazione Civile, Ordinanza n. 10304/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito relativo a prestazioni rese nell'ambito di un rapporto contrattuale con una società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria. Il commissario straordinario aveva ammesso il credito in chirografo, negandone la prededuzione perché non risultava un espresso subentro nel contratto da parte della procedura, né era stata dimostrata la riconducibilità delle prestazioni a un contratto di somministrazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina richiamata. La creditrice aveva già visto rigettata l'opposizione allo stato passivo e, dopo il rigetto del precedente ricorso per cassazione, propone ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione, deducendo errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. perché la Corte avrebbe omesso di considerare documenti e corrispondenza dai quali, a suo dire, sarebbe emersa la volontà del commissario di proseguire il rapporto e di subentrare nei contratti della società in bonis. In via rescissoria invoca inoltre gli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270/1999 e l'art. 74 l.fall., sostenendo che la prosecuzione del rapporto e le comunicazioni intercorse avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della prededuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma mirasse in realtà a contestare la valutazione giuridica e interpretativa già compiuta dalla Corte nell'ordinanza precedente, cioè la mancata prova di un espresso subentro del commissario straordinario nel contratto. La Corte ha ribadito che, nell'amministrazione straordinaria, la prosecuzione del rapporto preesistente non comporta di per sé il trasferimento del contratto in capo alla procedura e la prededuzione del credito, in assenza di un'espressa dichiarazione di subentro. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa solo nei ristretti limiti dell'errore di fatto revocatorio.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio presuppone l'erronea percezione di un fatto risultante dagli atti, non la rivalutazione delle prove o l'errore di giudizio.
Nell'amministrazione straordinaria consente la continuazione dei contratti preesistenti solo ai fini della conservazione aziendale e per consentire al commissario di decidere se sciogliersi o subentrare.
È richiamato come norma di raccordo rispetto all'applicazione della disciplina fallimentare ai contratti in corso nella procedura di amministrazione straordinaria.
La prededuzione del credito è collegata al subentro della procedura nel rapporto contrattuale, che deve risultare in modo espresso.
art. 1-bis d.l. n. 134/2008 conv. in l. n. 166/2008
È richiamato quale interpretazione autentica dell'art. 50 d.lgs. n. 270/1999.
art. 111 Cost.
La Corte richiama il limite costituzionale della ricorribilità in cassazione per violazione di legge, precisando che non esiste un vincolo costituzionale a prevedere la revocazione per errori di diritto o di giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, la mera prosecuzione di un contratto preesistente non equivale a subentro della procedura: per il trasferimento del rapporto e per la prededuzione del credito occorre un'espressa dichiarazione del commissario straordinario.
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la decisione sia fondata sull'erronea percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto incontestato e risultante dagli atti; non è deducibile quando la censura riguarda la valutazione delle prove, l'interpretazione degli atti o la qualificazione giuridica della fattispecie.
- Il ricorso per revocazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o per censurare l'interpretazione già data dalla Cassazione ai motivi di ricorso o alle risultanze processuali.
- La disciplina della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ha funzione eccezionale e non si estende agli errori di diritto o di giudizio, in funzione della stabilità del giudicato e dei rapporti giuridici.
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