Cassazione Penale, Sentenza n. 4727/2021 del 05/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il G.I.P. del Tribunale di Salerno, con sentenza del 12 maggio 2020 emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava al primo imputato la pena concordata per due episodi di corruzione attiva in atti giudiziari (capi 1 e 10) e al secondo la pena concordata per il capo 10. Disponeva inoltre la confisca di euro 30.000 a carico del primo per il capo 1 e di euro 15.000 a carico di ciascuno per il capo 10. Il primo imputato contestava, per il capo 1, l’addebito dell’intero importo di euro 30.000, sostenendo di aver versato personalmente euro 20.000 e che la restante somma era stata versata da un altro concorrente; per il capo 10, lamentava che la confisca fosse stata determinata senza considerare il suo limitato contributo e senza individuare un prezzo o profitto a lui attribuibile. Il secondo imputato denunciava, per il capo 10, l’assenza di motivazione sul presupposto del profitto e sull’importo confiscabile; osservava inoltre che il debito fiscale sottostante era stato integralmente pagato mediante la cosiddetta pace fiscale e che non era stato conseguito il beneficio perseguito. La Corte ha ritenuto ammissibili i ricorsi quanto alle confische, non comprese nell’accordo sulla pena.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo del primo imputato relativo al capo 1: pur essendo legittimo il ricorso alla confisca per equivalente, il giudice di merito aveva posto a suo carico l’intero importo di euro 30.000 senza commisurarlo alla sua partecipazione, mentre risultava che egli aveva versato euro 20.000. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale confisca, rideterminandola in euro 20.000. Ha accolto anche i ricorsi di entrambi gli imputati sulla confisca del capo 10: la decisione impugnata non aveva motivato sull’effettivo conseguimento del profitto né chiarito l’importo complessivo del prezzo e il criterio di riparto tra i concorrenti, né spiegato perché fosse stata imposta a ciascuno una confisca di euro 15.000. La sentenza è stata quindi annullata sul punto con rinvio al Tribunale di Salerno per un nuovo giudizio sulla confisca del capo 10). Le statuizioni sulle pene concordate non sono state oggetto dell’annullamento.
Norme richiamate
Correttamente dunque è stato fatto ricorso alla confisca per equivalente per un importo non inferiore a quello del denaro versato al pubblico ufficiale, secondo quanto previsto dall'art. 322-ter, comma secondo, ultima parte, cod. pen.
Quando il profitto del reato non è specificamente determinabile, la confisca per equivalente può essere parametrata a un importo non inferiore al denaro versato al pubblico ufficiale; la sua concreta imposizione deve tuttavia rispettare la quota riferibile al singolo concorrente e richiede, ove possibile, criteri motivati di riparto.
art. 7 C.E.D.U.
la confisca per equivalente, che ha natura afflittiva e sanzionatoria (Sez. U.n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264435) non può eccedere la concreta entità del grado di responsabilità del singolo concorrente, potendosi altrimenti prospettare una sanzione sproporzionata, non conforme neppure alla sfera dei principi convenzionalmente rilevanti, come desumibili dall'art. 7 C.E.D.U. e dall'art.1 del Protocollo n. 1 della C.E.D.U., come interpretato dalla Corte di Strasburgo
La natura afflittiva e sanzionatoria della confisca per equivalente impone che l’importo a carico del concorrente non ecceda il grado concreto della sua responsabilità, in coerenza con il divieto convenzionale di sanzioni sproporzionate.
art. 1 Protocollo n. 1 C.E.D.U.
la confisca per equivalente, che ha natura afflittiva e sanzionatoria (Sez. U.n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264435) non può eccedere la concreta entità del grado di responsabilità del singolo concorrente, potendosi altrimenti prospettare una sanzione sproporzionata, non conforme neppure alla sfera dei principi convenzionalmente rilevanti, come desumibili dall'art. 7 C.E.D.U. e dall'art.1 del Protocollo n. 1 della C.E.D.U., come interpretato dalla Corte di Strasburgo
La confisca per equivalente deve essere proporzionata alla responsabilità concretamente riferibile al singolo concorrente, tutelando il diritto convenzionale al rispetto dei beni.
Deve premettersi che il ricorso è ammissibile in relazione al disposto dell'art. 606 cod. proc. pen., non venendo in rilievo i limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., in quanto la misura di sicurezza della confisca, che forma oggetto dei motivi, non rientrava nell'accordo posto alla base dell'applicazione della pena
I motivi di ricorso per cassazione relativi alla confisca sono ammissibili secondo l’art. 606 c.p.p. quando la misura non era compresa nell’accordo che ha fondato l’applicazione della pena.
Deve premettersi che il ricorso è ammissibile in relazione al disposto dell'art. 606 cod. proc. pen., non venendo in rilievo i limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., in quanto la misura di sicurezza della confisca, che forma oggetto dei motivi, non rientrava nell'accordo posto alla base dell'applicazione della pena
I limiti di ricorribilità previsti per la sentenza di applicazione della pena non precludono l’impugnazione della confisca che non rientrava nell’accordo.
Massime di principio
- In presenza di più concorrenti, la confisca per equivalente non può superare nel complesso l’entità del profitto o del prezzo e, per ciascun concorrente, deve essere commisurata al grado della sua partecipazione, così da evitare un sacrificio sproporzionato.
- Il criterio solidaristico può consentire il coinvolgimento per l’intero del singolo concorrente nella fase cautelare del sequestro, ma non giustifica automaticamente l’imposizione definitiva a suo carico dell’intera confisca: quest’ultima richiede, ove possibile, la definizione di criteri di riparto fondati sulla partecipazione al profitto, anche desunti da elementi sintomatici.
- Se non è possibile individuare un criterio attendibile per ripartire la confisca tra i concorrenti, è legittimo suddividere l’importo pro quota.
- La mancata contestualità dei giudizi nei confronti dei concorrenti non può determinare casualmente l’importo confiscabile a carico di ciascuno.
- La confisca per equivalente presuppone l’effettivo conseguimento di un profitto; quando tale presupposto non è autoevidente, il giudice deve analizzare la vicenda e gli effetti della condotta, motivando anche sull’importo complessivo e sul criterio di riparto.
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