Cassazione Penale, Sentenza n. 6607/2021 del 19/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dell’11 marzo 2020 del GIP del Tribunale di Taranto, che aveva disposto il sequestro preventivo, anche nei suoi confronti, di beni finalizzato alla confisca diretta o per equivalente nell’ambito di un procedimento per corruzione propria e illecito amministrativo dipendente da reato contestato a due società. Il profitto era stato quantificato in 26.272.298,13 euro per la società Linea Ambiente s.r.l. e in 2.044.750 euro per la società 2L Ecologia s.r.l. L’ipotesi accusatoria era che il presidente della Provincia di Taranto, con il concorso di un dirigente provinciale, avesse autorizzato l’ampliamento della discarica di Grottaglie in favore di Linea Ambiente in cambio di denaro, di un’autovettura e della promessa di un’abitazione; il ricorrente avrebbe corrisposto 5.000 euro mensili tramite un intermediario, con provvista ottenuta attraverso contratti di servizi tra le due società i cui corrispettivi sarebbero stati sovrastimati. Il primo motivo denunciava l’incompetenza funzionale del GIP: quando furono emessi i sequestri il ricorrente era già stato raggiunto da decreto di giudizio immediato per corruzione e il dibattimento era in corso. Il secondo motivo contestava la quantificazione del profitto sul ricavo lordo, senza detrarre i costi e senza verificare l’effettività delle prestazioni e il nesso causale diretto con la corruzione; inoltre, sosteneva che non risultasse un profitto personale del ricorrente né che le somme sequestrate sui suoi conti fossero riconducibili al profitto del reato. La Corte ha ritenuto fondati i motivi: ha rilevato che la competenza andava valutata considerando il titolo per cui era stato disposto il sequestro e che il GIP non aveva chiarito se avesse agito rispetto al reato della persona fisica o all’illecito dell’ente; ha inoltre escluso che il profitto potesse essere identificato automaticamente con i ricavi lordi, indicando la necessità di determinare l’incremento di ricavi causalmente derivato dall’ampliamento, verificare l’esecuzione dei contratti e l’eventuale utilità lecita delle prestazioni, nonché chiarire se il sequestro del denaro fosse diretto o per equivalente e se il patrimonio del ricorrente si fosse personalmente accresciuto. La parte finale della sentenza fornita è incompleta e non consente di ricostruire integralmente la statuizione conclusiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato fondati il primo e il secondo motivo e, nel prosieguo della motivazione, anche il terzo motivo relativo alla distinzione tra sequestro diretto e per equivalente e alla prova del profitto personale. Ha rilevato che il GIP doveva chiarire il titolo del sequestro e valutare la propria competenza alla luce della fase processuale pertinente; per l’illecito dell’ente, ancora nella fase delle indagini preliminari, la competenza spettava al GIP ai sensi dell’art. 47 d.lgs. 231/2001. Quanto al profitto, ha escluso che i ricavi lordi complessivi fossero automaticamente confiscabili: occorre isolare l’incremento riconducibile all’ampliamento ottenuto mediante corruzione, verificare l’effettiva esecuzione dei contratti e l’eventuale diritto al corrispettivo per prestazioni lecite, nonché considerare eventuali risparmi di spesa. Per i contratti tra le due società occorreva inoltre accertare i rapporti pregressi, la causa concreta degli accordi, l’esecuzione delle prestazioni e la loro eventuale strumentalità al disegno corruttivo. Per le somme sequestrate sui conti del ricorrente doveva essere chiarito se il vincolo fosse finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, se il suo patrimonio fosse stato personalmente accresciuto dal profitto e se fosse individuabile la quota a lui attribuibile, evitando duplicazioni e applicando la solidarietà tra concorrenti nei limiti precisati dalla giurisprudenza richiamata. La motivazione dispone l’annullamento con rinvio, ma il testo fornito si interrompe prima della formula conclusiva e non indica il giudice del rinvio né le statuizioni finali sulle spese.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
In quel momento il giudice competente a procedere era, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari.
La competenza a decidere sulla richiesta di sequestro preventivo va individuata, secondo l’orientamento condiviso dalla Corte, in riferimento al momento in cui la richiesta è presentata; nel caso concreto, al momento della richiesta il procedimento per corruzione era ancora nella fase delle indagini.
art. 47 d.lgs. 231/2001
Dunque la competenza a provvedere sulla richiesta di sequestro era, quanto alla persona giuridica, del Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 47 d. Ivo n. 231 del 2001, non essendovi stato il rinvio a giudizio dell'ente.
Per la richiesta cautelare relativa all’illecito amministrativo dell’ente, ancora nella fase delle indagini e in assenza di rinvio a giudizio dell’ente, è competente il GIP.
artt. 19 e 53 d.lgs. 231/2001
Sulla base di tal presupposto, si pone il tema della quantificazione del profitto. In tale prospettiva, assumono rilievo i principi fissati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in tema di sequestro finalizzato alla confisca - sanzione, prevista dagli artt. 19-53 D.Igs. n. 231 del 2001 (Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Impianti s.p.a. e altri, Rv. 239924).
La confisca prevista per l’illecito dell’ente richiede l’individuazione del profitto confiscabile secondo i principi richiamati, che escludono in particolare l’automatica equiparazione al ricavo lordo quando l’illecito si inserisce in un’attività imprenditoriale lecita e vi siano prestazioni lecite effettivamente eseguite.
art. 1418 c.c.
Poiché la legge penale e la legge civile disciplinano ambiti diversi, la violazione della norma penale in caso di reati- in contratto non potrebbe determinare, secondo le Sezioni Unite, la nullità del contratto, essendo frutto di una unilaterale inottemperanza che non può coinvolgere nella radicale sanzione anche la parte per la quale la partecipazione al contratto è lecita.
La violazione di una norma penale di comportamento non rende di per sé nullo il contratto stipulato con un terzo estraneo alla condotta; la nullità richiede una violazione che incida sulla validità negoziale, salvo espressa previsione normativa.
art. 1325 c.c.
Nella "nullità strutturale" (art. 1418, comma 2, cod. civ.), il contratto è nullo perché strutturalmente privo dei suoi requisiti costitutivi indicati nell'art. 1325 cod. civ., ovvero perché manca nell'oggetto qualcuno dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 cod. civ.: il contratto è nullo per deficienza strutturale.
La nullità strutturale ricorre quando mancano i requisiti essenziali del contratto; la Corte usa tale distinzione per escludere che i contratti con i terzi siano nulli per il solo fatto di presupporre l’illecito corruttivo.
art. 1346 c.c.
Nella "nullità strutturale" (art. 1418, comma 2, cod. civ.), il contratto è nullo perché strutturalmente privo dei suoi requisiti costitutivi indicati nell'art. 1325 cod. civ., ovvero perché manca nell'oggetto qualcuno dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 cod. civ.: il contratto è nullo per deficienza strutturale.
La mancanza dei requisiti dell’oggetto può determinare la nullità strutturale; nel caso esaminato, tuttavia, il contenuto e la struttura dei contratti con i terzi non risultavano illeciti per il solo collegamento con la corruzione.
Massime di principio
- La competenza funzionale a provvedere su una richiesta di sequestro preventivo si radica, secondo il principio applicato dalla Corte, al momento della presentazione della richiesta; un successivo mutamento della fase processuale non la trasferisce automaticamente. Quando la misura riguarda anche un ente, occorre però individuare e motivare il titolo specifico in base al quale il sequestro è disposto e verificare separatamente la competenza per il procedimento relativo alla responsabilità dell’ente.
- Il profitto confiscabile deve essere causalmente riconducibile in via immediata e diretta al reato e consistere in un vantaggio patrimoniale effettivo. Quando una condotta corruttiva consente a un’impresa di ottenere un ampliamento dell’attività, il profitto non coincide automaticamente con tutti i ricavi successivi: va individuato l’incremento rispetto a quello conseguibile senza l’illecito.
- Se l’illecito si inserisce episodicamente in un’attività imprenditoriale lecita, il corrispettivo di prestazioni lecite ed effettivamente eseguite non costituisce profitto confiscabile per il solo fatto che il contesto sia stato inquinato dal reato. Occorre verificare l’effettiva esecuzione delle prestazioni, eventuali inadempimenti e l’utilità conseguita dalla controparte.
- La stipulazione di contratti con terzi estranei al patto corruttivo non li rende automaticamente nulli o illeciti. La condotta illecita di una parte nella fase che precede la loro formazione non equivale, senza ulteriori elementi, a un’illiceità strutturale o del contenuto contrattuale.
- Il sequestro di denaro può essere qualificato come diretto solo se risulta che il profitto monetario sia entrato nella disponibilità del destinatario della misura e abbia accresciuto il suo patrimonio; se tale prova manca, il vincolo va valutato come sequestro per equivalente.
- Nei reati commessi da più persone, il sequestro per equivalente può riguardare l’intero profitto nei confronti di ciascun concorrente solo quando, allo stato degli atti, non sia possibile individuare o quantificare la quota attribuibile a ciascuno, senza duplicare l’importo complessivo e nel rispetto dei rapporti interni tra concorrenti.
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