Cassazione Penale, Sentenza n. 6620/2021 del 19/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento a carico del figlio della ricorrente, gravemente indiziato dei delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti, aggravati dalla finalità mafiosa, il GIP aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 240-bis c.p., di un immobile formalmente intestato alla madre. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura. La ricorrente ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 125, comma 3, 321 e 325 c.p.p., in relazione all'art. 240-bis c.p., lamentando l'insufficienza della motivazione sull'esistenza dell'associazione criminosa, sulla posizione del figlio e sulla rilevanza dei reati-fine. Ha poi denunciato la violazione degli artt. 240-bis c.p., 321, 187, 192 e 234 c.p.p., contestando la valutazione di sproporzione tra i propri redditi e i costi della ristrutturazione dell'immobile, nonché l'assenza di elementi sulla relazione tra il bene e il figlio. Infine, ha sostenuto di avere provato il legittimo acquisto dell'immobile e ha negato che il figlio ne avesse la disponibilità, deducendo che la sola sproporzione economica non fosse sufficiente e che non potesse applicarsi nei suoi confronti una presunzione di illecita accumulazione. La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato, rilevando che, nel giudizio di legittimità sul provvedimento di sequestro, è deducibile soltanto la violazione di legge e non possono essere rivalutate le allegazioni di mero fatto o la documentazione trasmessa dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo concernente i presupposti della misura cautelare personale a carico dell'indagato, poiché il terzo che rivendica la restituzione del bene non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare personale, ma può dedurre soltanto la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato. Ha inoltre giudicato infondati, e prossimi all'inammissibilità, i motivi relativi alla sproporzione patrimoniale e alla disponibilità effettiva dell'immobile. Il Tribunale aveva valorizzato il reddito della ricorrente, costituito da una pensione mensile di 505 euro e da arretrati INPS per 8.000 euro, rispetto ai costi della radicale ristrutturazione di un immobile acquistato come diruto; il rapporto familiare con l'indagato; la partecipazione della moglie dell'indagato all'atto di acquisto quale interprete della ricorrente; il fatto che la ricorrente disponesse già di altra abitazione; e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, secondo cui la ristrutturazione coincideva con il periodo di maggiore arricchimento dell'indagato e con la sua ascesa alla guida del clan. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a sostenere la divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene e la sua correlazione all'attività criminosa.
Norme richiamate
art. 240-bis c.p.
La confisca allargata e il sequestro preventivo a essa funzionale possono riguardare un bene formalmente intestato a un terzo quando emergano elementi della divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva e della sproporzione rispetto alle risorse lecite, nel quadro dei collegamenti con l'attività criminosa dell'indagato.
art. 321 c.p.p.
Costituisce la base processuale del sequestro preventivo confermato nel caso concreto.
art. 325 c.p.p.
Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro, il controllo è limitato alla violazione di legge; non è consentita la rivalutazione del materiale fattuale e documentale.
art. 125, comma 3, c.p.p.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento, ma la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio di motivazione rilevante come violazione di legge.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Delitto oggetto dei gravi indizi posti a fondamento della misura cautelare personale a carico dell'indagato.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Delitto-fine oggetto dei gravi indizi posti a fondamento della misura cautelare personale, aggravato dalla finalità mafiosa.
art. 187 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente in tema di rilevanza probatoria degli elementi utilizzati per il sequestro.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione degli elementi probatori, senza che la Corte ne abbia sviluppato una distinta interpretazione.
art. 234 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla documentazione prodotta, non rivalutabile nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento di sequestro preventivo, il controllo è limitato alla violazione di legge; non è consentita la rivalutazione delle allegazioni di fatto, della documentazione difensiva o della congruità degli elementi probatori, salvo il caso di motivazione radicalmente mancante.
- Il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro non può contestare i presupposti della misura cautelare personale adottata nei confronti dell'indagato; può dedurre esclusivamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato.
- Ai fini del sequestro funzionale alla confisca allargata, la divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene può essere desunta, unitariamente, dalla sproporzione tra le risorse lecite del terzo intestatario e il valore del bene o dei lavori eseguiti, dal rapporto particolarmente stretto con l'indagato e dall'assenza di un interesse personale plausibile all'acquisto o alla ristrutturazione.
- L'intensità della prova richiesta per superare l'apparenza dell'intestazione formale può essere valutata anche in rapporto alla forza del vincolo tra il terzo intestatario e l'indagato: quanto più intenso è il rapporto, tanto più la divergenza può essere ricavata induttivamente da elementi convergenti.
- La correlazione del bene all'attività criminosa dell'indagato può essere desunta anche dalla collocazione temporale dell'acquisto o della ristrutturazione rispetto al periodo di maggiore arricchimento derivante dall'attività delittuosa, purché tale elemento sia considerato insieme agli altri dati indicativi della disponibilità effettiva.
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