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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6620/2021 del 19/02/2021

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento a carico del figlio della ricorrente, gravemente indiziato dei delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti, aggravati dalla finalità mafiosa, il GIP aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 240-bis c.p., di un immobile formalmente intestato alla madre. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura. La ricorrente ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 125, comma 3, 321 e 325 c.p.p., in relazione all'art. 240-bis c.p., lamentando l'insufficienza della motivazione sull'esistenza dell'associazione criminosa, sulla posizione del figlio e sulla rilevanza dei reati-fine. Ha poi denunciato la violazione degli artt. 240-bis c.p., 321, 187, 192 e 234 c.p.p., contestando la valutazione di sproporzione tra i propri redditi e i costi della ristrutturazione dell'immobile, nonché l'assenza di elementi sulla relazione tra il bene e il figlio. Infine, ha sostenuto di avere provato il legittimo acquisto dell'immobile e ha negato che il figlio ne avesse la disponibilità, deducendo che la sola sproporzione economica non fosse sufficiente e che non potesse applicarsi nei suoi confronti una presunzione di illecita accumulazione. La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato, rilevando che, nel giudizio di legittimità sul provvedimento di sequestro, è deducibile soltanto la violazione di legge e non possono essere rivalutate le allegazioni di mero fatto o la documentazione trasmessa dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo concernente i presupposti della misura cautelare personale a carico dell'indagato, poiché il terzo che rivendica la restituzione del bene non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare personale, ma può dedurre soltanto la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato. Ha inoltre giudicato infondati, e prossimi all'inammissibilità, i motivi relativi alla sproporzione patrimoniale e alla disponibilità effettiva dell'immobile. Il Tribunale aveva valorizzato il reddito della ricorrente, costituito da una pensione mensile di 505 euro e da arretrati INPS per 8.000 euro, rispetto ai costi della radicale ristrutturazione di un immobile acquistato come diruto; il rapporto familiare con l'indagato; la partecipazione della moglie dell'indagato all'atto di acquisto quale interprete della ricorrente; il fatto che la ricorrente disponesse già di altra abitazione; e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, secondo cui la ristrutturazione coincideva con il periodo di maggiore arricchimento dell'indagato e con la sua ascesa alla guida del clan. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a sostenere la divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene e la sua correlazione all'attività criminosa.

Norme richiamate

  • art. 240-bis c.p.

    La confisca allargata e il sequestro preventivo a essa funzionale possono riguardare un bene formalmente intestato a un terzo quando emergano elementi della divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva e della sproporzione rispetto alle risorse lecite, nel quadro dei collegamenti con l'attività criminosa dell'indagato.

  • art. 321 c.p.p.

    Costituisce la base processuale del sequestro preventivo confermato nel caso concreto.

  • art. 325 c.p.p.

    Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro, il controllo è limitato alla violazione di legge; non è consentita la rivalutazione del materiale fattuale e documentale.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento, ma la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio di motivazione rilevante come violazione di legge.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Delitto oggetto dei gravi indizi posti a fondamento della misura cautelare personale a carico dell'indagato.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Delitto-fine oggetto dei gravi indizi posti a fondamento della misura cautelare personale, aggravato dalla finalità mafiosa.

  • art. 187 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di rilevanza probatoria degli elementi utilizzati per il sequestro.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione degli elementi probatori, senza che la Corte ne abbia sviluppato una distinta interpretazione.

  • art. 234 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla documentazione prodotta, non rivalutabile nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento di sequestro preventivo, il controllo è limitato alla violazione di legge; non è consentita la rivalutazione delle allegazioni di fatto, della documentazione difensiva o della congruità degli elementi probatori, salvo il caso di motivazione radicalmente mancante.
  • Il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro non può contestare i presupposti della misura cautelare personale adottata nei confronti dell'indagato; può dedurre esclusivamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato.
  • Ai fini del sequestro funzionale alla confisca allargata, la divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene può essere desunta, unitariamente, dalla sproporzione tra le risorse lecite del terzo intestatario e il valore del bene o dei lavori eseguiti, dal rapporto particolarmente stretto con l'indagato e dall'assenza di un interesse personale plausibile all'acquisto o alla ristrutturazione.
  • L'intensità della prova richiesta per superare l'apparenza dell'intestazione formale può essere valutata anche in rapporto alla forza del vincolo tra il terzo intestatario e l'indagato: quanto più intenso è il rapporto, tanto più la divergenza può essere ricavata induttivamente da elementi convergenti.
  • La correlazione del bene all'attività criminosa dell'indagato può essere desunta anche dalla collocazione temporale dell'acquisto o della ristrutturazione rispetto al periodo di maggiore arricchimento derivante dall'attività delittuosa, purché tale elemento sia considerato insieme agli altri dati indicativi della disponibilità effettiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConfiscaOnere della prova

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