Cassazione Penale, Sentenza n. 39799/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'omessa/insufficiente motivazione della sentenza impugnata e l'errata determinazione della pena. In particolare si contestava che la Corte d'appello non aveva affrontato in modo motivato il rilievo difensivo secondo cui i crediti per oltre 3 milioni di euro vantati dalla fallita Tecnica Pompe Zanin S.r.l. verso societa' collegate erano divenuti inesigibili già dal 2011 e il loro azzeramento in bilancio era atto dovuto secondo principi contabili e fiscali, sicchè la mancata riscossione non poteva integrare il delitto di distrazione senza prova dell'elemento soggettivo (coscienza e volontà di sottrarre beni alla garanzia dei creditori). Inoltre si censurava la determinazione della pena: la pluralità di condotte prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1 L.F. era stata trattata come aggravante senza il necessario bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, con conseguente errata quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata per carenza di motivazione sia in ordine all'affermazione di responsabilità sia in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il Collegio ha rilevato che la Corte territoriale si è limitata a richiamare la ricostruzione del primo grado senza confrontarsi in maniera argomentata con le censure di appello (in particolare sulla inesigibilità dei crediti e sull'elemento soggettivo della distrazione) e non ha adeguatamente spiegato il rapporto tra la fattispecie residua e l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 L.F.; per tali ragioni ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento e la difesa ha depositato memoria adesiva.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione: la sentenza di grado d'appello deve motivare le ragioni per cui respinge le censure; la Corte ha ritenuto che tale obbligo non sia stato rispettato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti prescritti per l'enunciazione dei motivi in cassazione: il ricorso era stato formulato nei limiti consentiti e i motivi sono stati ritenuti valutabili.
art. 219, comma 2, n. 1 L.F. (Legge Fallimentare)
Prevede la pluralità di condotte come circostanza aggravante per i delitti fallimentari; la Cassazione ha stabilito che va verificato se tale aggravante si applica autonomamente alla fattispecie residua o se deve essere esclusa, con conseguente ricalcolo della pena.
Rilevata nella censura relativa alla determinazione della pena in relazione all'aggravante; la corretta applicazione delle norme sul trattamento sanzionatorio deve essere motivata e bilanciata con le circostanze attenuanti.
Principi sulla determinazione della pena e sul bilanciamento di circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto la motivazione insufficiente rispetto a questo bilanciamento.
Massime di principio
- La Corte d'appello deve confrontarsi specificamente e motivatamente con le censure contenute nell'appello: il richiamo generico alla motivazione di primo grado non è sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale.
- Nei casi di rinuncia o azzeramento di crediti tra società correlate, il giudice deve valutare l'esigibilità dei crediti e l'eventuale obbligo contabile di svalutazione; la semplice appartenenza delle controparti allo stesso gruppo non esonera dall'accertare l'elemento soggettivo del reato di distrazione.
- Per configurare la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è necessaria prova dell'intento (o del rischio accettato) di sottrarre risorse alla garanzia dei creditori: la mera rinuncia a crediti non è automaticamente distrazione se i crediti erano inesigibili o giustificati da ragioni contabili/tributarie.
- Quando parte delle imputazioni si estinguono per prescrizione e resta una fattispecie, il giudice deve riconsiderare il quadro sanzionatorio complessivo, valutando se le aggravanti (es. pluralità di condotte ex art. 219 L.F.) siano ancora applicabili e come bilanciarle con le attenuanti.
- La carenza di motivazione sul punto della responsabilità o della pena determina l'annullamento con rinvio: la decisione di merito dovrà fornire un'esposizione chiara e argomentata dei fatti e dei criteri di diritto adottati.
- In situazioni analoghe è utile che la difesa ponga con precisione l'attenzione su esigibilità dei crediti, su documentazione contabile e fiscale e sul profilo soggettivo dell'agente, oltre a chiedere espressamente il riesame del trattamento sanzionatorio in caso di prescrizione parziale.
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