Cassazione Penale, Ordinanza n. 28957/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta la sentenza di condanna per evasione pronunciata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava la condanna dell'imputato per evasione. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo assolutamente generico e il secondo meramente riproduttivo di censure già esaminate e valutate dai giudici di merito.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di evasione, oggetto della sentenza di condanna impugnata.
Richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la cui deduzione è stata ritenuta in ricorso assolutamente generica.
Richiamato con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento era oggetto di censura ma la doglianza è stata ritenuta meramente riproduttiva di questioni già valutate nei gradi di merito.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a invocare la particolare tenuità del fatto senza un concreto sviluppo argomentativo sui presupposti applicativi della causa di non punibilità.
- È inammissibile la censura sulle circostanze attenuanti generiche quando essa si risolve nella mera riproposizione di deduzioni già esaminate e motivate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando la sentenza impugnata è di condanna per evasione, il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del merito sulla misura del trattamento sanzionatorio o sulla concedibilità di benefici non adeguatamente censurati.
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