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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16378/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Puglia che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente in una controversia relativa a un accertamento tributario con metodo induttivo. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando in sostanza che la sentenza di appello fosse affetta da motivazione apparente: la CTR non avrebbe spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto di condividere la ricostruzione induttiva operata dalla CTP, invece della determinazione analitico-induttiva effettuata dall'ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente. Ha rilevato che la CTR, nei soli passaggi dedicati al tema, non aveva indicato in modo autonomo le ragioni della propria adesione alla decisione di primo grado, né aveva reso verificabile il percorso logico-giuridico seguito. In applicazione dei principi sul "minimo costituzionale" della motivazione e sulla necessità che la motivazione per relationem sia autosufficiente e consenta il controllo della ratio decidendi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Puglia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del vizio processuale dedotto in ricorso per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla se manca l'esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente, non consentendo di individuare la ratio decidendi.

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma processuale tributaria asseritamente violata dalla sentenza di merito.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata dedotta dall'Agenzia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla quando la motivazione non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, perché il controllo di legittimità deve poter verificare l'esattezza e la logicità della decisione.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se la sentenza di appello riproduce o fa propri i contenuti della decisione richiamata in modo autonomo e critico, rendendo comprensibili le ragioni della conferma.
  • La mera adesione alla decisione di primo grado, senza esame dei motivi di gravame e delle difese delle parti, integra motivazione apparente e determina nullità della sentenza.
  • Una sentenza priva del "minimo costituzionale" della motivazione è nulla ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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