Cassazione Civile, Ordinanza n. 09407/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di contratti stipulati da una lavoratrice con un comune, in origine ricondotti dalla corte territoriale a un regime speciale regionale per soggetti provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili e finalizzati alla stabilizzazione. La corte d'appello aveva ritenuto che tali rapporti, per la loro matrice assistenziale e per la normativa regionale richiamata, non fossero soggetti alla disciplina generale dei contratti a termine né alla direttiva 1999/70/CE, escludendo quindi l'applicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001. La ricorrente principale ha censurato tale impostazione sostenendo che, in concreto, era stata adibita a mansioni ordinarie all'interno dell'organizzazione comunale, con caratteristiche proprie del lavoro subordinato a termine, e che quindi il rapporto andava valutato alla luce della disciplina statale e unionale sul lavoro a tempo determinato e sull'abuso della reiterazione. Ha inoltre invocato la giurisprudenza costituzionale sulla competenza statale in materia di ordinamento civile, la giurisprudenza della CGUE sull'interpretazione ampia della nozione di lavoratore a termine e, in via subordinata, ha chiesto rinvio pregiudiziale. Il ricorso incidentale del comune contestava la motivazione della sentenza d'appello, la quantificazione di una somma riconosciuta e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della lavoratrice nei primi motivi, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione. Ha ritenuto che il giudice di merito non avesse verificato correttamente la natura concreta dei rapporti, la loro riconducibilità alla disciplina dei contratti a termine e la compatibilità con la direttiva 1999/70/CE e con l'accordo quadro europeo. La Corte ha affermato che la sola qualificazione regionale o l'origine assistenziale del bacino LSU non bastano, in astratto, a sottrarre il rapporto al controllo di compatibilità con il diritto unionale, dovendosi esaminare il concreto atteggiarsi del rapporto e la causale effettiva. Il giudice del rinvio dovrà anche valutare gli effetti della successiva stabilizzazione della lavoratrice, alla luce della giurisprudenza sulla efficacia riparatoria della immissione in ruolo solo quando vi sia stretta derivazione causale dall'abuso. Il ricorso incidentale del comune è stato dichiarato integralmente inammissibile.
Norme richiamate
La disciplina nazionale del contratto a termine non può essere esclusa in via automatica dalla sola qualificazione regionale del rapporto; va verificata la concreta natura del rapporto e la compatibilità con il diritto unionale.
Direttiva 1999/70/CE
Si applica anche ai rapporti a tempo determinato con pubbliche amministrazioni, se il rapporto rientra nella nozione di lavoro a termine ai sensi del diritto nazionale e non è compreso in categorie espressamente escluse.
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
Impone agli Stati membri di introdurre misure idonee a prevenire e sanzionare l'abuso derivante dalla successione di contratti a termine.
clausola 2, punto 1, dell'Accordo quadro
La nozione di lavoratore a tempo determinato è ampia e non dipende dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro, fermo il rispetto dell'effetto utile dell'accordo quadro.
clausola 2, punto 2, dell'Accordo quadro
Gli Stati membri possono escludere solo determinate categorie di rapporti, ma l'esclusione deve essere interpretata restrittivamente e verificata in modo trasparente.
clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro
Gli ordinamenti nazionali devono prevedere misure effettive contro l'abuso della reiterazione dei contratti a termine, quali ragioni obiettive, durata massima o numero massimo di rinnovi.
La motivazione apparente sussiste solo in caso di radicale carenza del percorso argomentativo; non quando la censura mira in realtà a contestare nel merito la decisione.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va dedotta indicando il concreto pregiudizio processuale derivante dall'errore, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 111 Cost.
La carenza motivazionale rilevante in cassazione richiede un'assenza effettiva di ragionamento decisorio, non una mera insoddisfazione per il contenuto della motivazione.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dalla normativa regionale più recente come limite per l'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego, in coordinamento con la disciplina dei contratti a termine.
art. 5, comma 5, l.r. n. 24 del 2000
La norma regionale consente l'inserimento lavorativo dei soggetti del bacino LSU per attività rientranti nelle competenze istituzionali degli enti utilizzatori, ma ciò non basta a qualificare automaticamente il rapporto come assistenziale.
art. 77 l.r. n. 17 del 2004
La disposizione esclude l'applicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001 ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti LSU, ma non impedisce al giudice di verificare la compatibilità del rapporto con il diritto unionale e l'eventuale abuso.
art. 7 l.r. n. 24 del 2010
Consente la prosecuzione, entro limiti di bilancio e nelle more della stabilizzazione, dei contratti del personale destinatario del regime transitorio LSU.
art. 1, comma 2, l.r. n. 3 del 1998
I progetti LSU e di utilità collettiva possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori.
art. 12 l.r. n. 85 del 1995
Prevede contratti di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva con finalità di inserimento lavorativo.
art. 1 l.r. n. 2 del 2001
Qualifica i contratti di diritto privato come finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali.
art. 39 l.r. n. 20 del 2003
Consente la conferma dei contratti per un ulteriore periodo di tre anni in presenza di interesse dell'ente e copertura finanziaria.
art. 1 l.r. n. 16 del 2006
Mira ad attivare politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva e creare nuove opportunità occupazionali per i soggetti del regime transitorio LSU.
L'utilizzo nelle attività socialmente utili non determina di per sé l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
art. 8 d.lgs. n. 468 del 1997
L'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili realizza un rapporto speciale di matrice assistenziale e formativa, non un ordinario rapporto di lavoro subordinato, quando la prestazione si svolga in conformità al progetto.
art. 26 d.lgs. n. 150 del 2015
Successivamente ha previsto l'impiego diretto dei lavoratori socialmente utili per il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, mediante convenzioni tra regioni e amministrazioni pubbliche.
art. 17, comma 1, lett. f, statuto speciale siciliano
La potestà legislativa regionale in materia sociale opera nei limiti dei principi e interessi generali della legislazione statale.
Massime di principio
- La qualificazione formale data dalla normativa interna o regionale a rapporti impiegatizi o di stabilizzazione non è decisiva: il giudice deve verificare la concreta struttura del rapporto, la causale del contratto e le obbligazioni effettivamente assunte dalle parti.
- L'esclusione della disciplina nazionale sui contratti a termine non comporta automaticamente l'esclusione della direttiva 1999/70/CE, poiché occorre verificare se il rapporto rientri nella nozione ampia di lavoratore a tempo determinato elaborata dalla Corte di giustizia.
- Le categorie di rapporti sottratte all'accordo quadro europeo devono essere individuate e applicate in modo restrittivo e trasparente; la mera origine assistenziale o la finalità di stabilizzazione non bastano di per sé a sottrarre il rapporto alle garanzie contro l'abuso.
- Nei rapporti di lavoro a termine con pubbliche amministrazioni, la successiva stabilizzazione può avere efficacia riparatoria solo se sussiste una stretta correlazione causale tra l'abuso commesso e l'immissione in ruolo ottenuta.
- In sede di legittimità, i motivi che denunciano motivazione apparente o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sono inammissibili se non indicano in modo specifico il vizio processuale o la concreta affermazione di diritto censurata.
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