Cassazione Penale, Ordinanza n. 31742/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, aveva confermato nel resto la condanna per il reato di lesioni in concorso con furto aggravato. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli all'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto però la censura generica e indeterminata, perché non indicava specificamente quali elementi di fatto o quali passaggi motivazionali della sentenza impugnata fossero erronei, con conseguente impossibilità per il giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo manifestamente generico ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. La sentenza di merito resta quindi ferma quanto alla condanna, già confermata in appello, con concessione delle attenuanti generiche ma senza ulteriore aumento della loro estensione.
Norme richiamate
Richiamato come circostanza aggravante contestata nel capo di imputazione insieme al reato-base.
Norma incriminatrice del reato di lesioni personali richiamata nella condanna confermata in appello.
Norma incriminatrice del furto, richiamata unitamente alle aggravanti contestate.
Aggravanti speciali del furto contestate e poste a base della condanna confermata.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo era generico e privo dell'esposizione specifica degli elementi posti a fondamento della censura.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e determinato: non è sufficiente lamentare in modo astratto un vizio di motivazione senza indicare quali passaggi della decisione siano erronei e su quali elementi concreti si fondi la critica.
- La censura sulla misura del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una richiesta meramente assertiva di maggiore favore, senza confrontarsi con la motivazione resa dal giudice di merito.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e il ricorrente non sviluppa rilievi puntuali, il giudice di legittimità non è posto in condizione di esercitare il controllo richiesto e il ricorso va dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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