Cassazione Penale, Sentenza n. 16697/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per cinque rapine (tentate e consumate), lesioni e ricettazione, deducendo molteplici censure: omessa valutazione della memoria ex art.121 c.p.p. depositata dal difensore; mancato riconoscimento dell'attenuante specifica per il risarcimento del danno nonostante versamento di somme per taluni capi (richiamando artt.546, 604 e 605 c.p.p. e art.62 co.6 c.p.); vizio di motivazione sul dolo rispetto al capo G e rilievo sul cd. "reato impossibile" (artt.49 e 56 c.p.); mancato riconoscimento della speciale tenuità del danno per un orologio Casio (capo H); rifiuto dell'attenuante di cui all'art.114 c.p. nonostante fosse stata riconosciuta alla coimputata; errore nel giudizio di prevalenza tra aggravanti e attenuanti e nel calcolo del trattamento sanzionatorio; infine, si dolge dell'assenza di estensione dell'effetto favorevole derivante dall'assoluzione della coimputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto molteplici motivi generici o coperti dalla rinuncia formulata dall'imputato in udienza (soprattutto quelli volti all'assoluzione e alla configurazione del reato impossibile) e ha considerato infondate le restanti censure. In particolare, è stato osservato che: la memoria ex art.121 era volta all'assoluzione e la difesa aveva poi rinunciato a quei motivi; il GUP aveva già valorizzato il risarcimento parziale riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e la continuazione ha fatto riferimento al reato più grave (rapina del Rolex) per la determinazione della pena, per il quale non era stato effettuato risarcimento; l'attenuante dell'art.114 non è applicabile perché il ruolo dell'imputato non era marginale; la valutazione sull'equivalenza aggravanti/attenuanti è rimessa al giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La corte ha ritenuto che la memoria depositata, volta a sostenere l'assoluzione, sia stata di fatto abbandonata dalla difesa con la rinuncia in udienza; quindi l'omessa valutazione non ha prodotto vizio idoneo a rendere ammissibile il ricorso
Richiamati in relazione al risarcimento alle parti offese; la corte ha osservato che il giudizio sulle conseguenze risarcitorie va collegato al reato preso a riferimento per la determinazione della pena (continuazione) e che il risarcimento parziale ai capi minori non impone automaticamente il riconoscimento dell'attenuante specifica
Invocato per la riduzione della pena in relazione al risarcimento; la corte ha ritenuto che tale circostanza sia stata comunque valutata dal GUP nella misura in cui era pertinente, ma non idonea a incidere sulla determinazione della pena riferita al reato più grave
Riferiti al problema del dolo e del cd. reato impossibile: la corte ha osservato che la censura concernente la configurabilità del reato impossibile avrebbe comportato una pronunzia assolutoria e pertanto è coperta dalla rinuncia della difesa all'azione di appello sull'assoluzione
Applicato per spiegare che, nella continuazione, la pena è determinata con riferimento al reato più grave (qui la rapina del Rolex), per il quale non è stato effettuato risarcimento; ciò limita l'effetto del risarcimento relativo a reati minori
Invocato come attenuante per ruolo marginale; la corte ha ritenuto invece che il ruolo dell'imputato non fosse marginale e che pertanto l'attenuante non fosse applicabile
Massime di principio
- La rinuncia espressa in udienza da parte della difesa a determinate questioni processuali estingue la relativa operatività: non è possibile poi censurare l'omessa valutazione di atti o argomenti che erano tesi all'accoglimento di quei motivi
- Motivi formulati in modo generico e privi di esposizione dei fatti o degli elementi nuovi sono spesso dichiarati inammissibili: l'impugnazione deve precisare i profili di fatto e di diritto che si intendono contestare
- Quando più reati sono unificati dalla continuazione, la determinazione della pena può essere effettuata con riferimento al reato più grave: il risarcimento relativo a reati minori non sempre produce automaticamente attenuanti applicabili alla pena complessiva
- Il riconoscimento di un'attenuante a una coimputata non determina in automatico il medesimo trattamento per gli altri: bisogna valutare il ruolo e la partecipazione concreta di ciascuno
- La valutazione del rapporto tra aggravanti e attenuanti (giudizio di equivalenza o prevalenza) è riservata al giudice di merito e difficilmente riformabile in cassazione se adeguatamente motivata
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti specifiche (es. speciale tenuità del danno o risarcimento integrale) è necessario che la difesa prospetti chiaramente il nesso e il rilievo concreto del fatto risarcitorio rispetto al reato preso a riferimento per la pena
- Per far valere omissioni procedurali (es. mancata valutazione di documenti) è essenziale dimostrare il concreto pregiudizio derivante dall'omissione e la rilevanza delle argomentazioni non esaminate
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16566/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16567/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16570/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16571/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16572/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16573/2023 del 19/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →