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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35374/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda l’invio, tra novembre e dicembre 2017, di sei missive diffamatorie anonime a più persone, con cui sarebbe stata offesa la reputazione della persona offesa. Il Giudice di pace di Foggia, il 28 gennaio 2025, aveva condannato l’imputato per diffamazione nei confronti del ricorrente, disponendo anche il risarcimento del danno e la rifusione delle spese della parte civile; aveva inoltre dichiarato prescritto il distinto reato di diffamazione contestato in danno di un’altra persona. Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 5 novembre 2025, riformando la decisione, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di valida condizione di procedibilità. La parte civile ha proposto un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all’art. 124 c.p.p.: ha contestato la valutazione di tardività della querela rispetto alla data in cui la persona offesa aveva acquisito conoscenza del messaggio e del suo autore. La persona offesa aveva incaricato una grafologa per identificare con certezza l’autore delle missive; la relazione è datata 26 gennaio 2018 e la querela è stata presentata entro novanta giorni da tale data.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha richiamato il principio per cui il termine per proporre querela decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, comprensiva dell’identificazione dell’autore quando siano necessari accertamenti tempestivi; ha inoltre ribadito che la prova della tardività incombe su chi la deduce e che l’incertezza va risolta a favore del querelante. Poiché le querele erano state presentate entro novanta giorni dalla relazione grafologica del 26 gennaio 2018, la sentenza è stata annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. A quest’ultimo è stata demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 124 c.p.

    il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi

    Il termine di querela decorre da quando la persona offesa dispone di una conoscenza certa del fatto e, se l’identificazione dell’autore richiede accertamenti tempestivi, dal loro esito, non dal mero sospetto o dalla sola conoscenza del fatto oggettivo.

  • art. 622 c.p.p.

    deve annullarsi la sentenza impugnata per nuovo giudizio, con rinvio ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello

    Quando l’annullamento riguarda gli effetti civili, la Corte rinvia per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi in cui la persona offesa debba svolgere accertamenti tempestivi per identificare l’autore del reato, il termine per presentare querela decorre dall’esito di tali accertamenti, quando la conoscenza del fatto diviene certa anche sotto il profilo soggettivo; non decorre dalla mera conoscenza del fatto oggettivo né dal momento in cui, sulla base di semplici sospetti, le indagini si indirizzano verso una persona.
  • L’onere di provare la tardività della querela grava su chi la deduce; un’eventuale situazione di incertezza sul rispetto del termine deve essere risolta a favore del querelante.
  • Quando la Cassazione annulla una sentenza limitatamente agli effetti civili, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui può essere rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

Testo integrale

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