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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25669/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza per violazione dell'art. 321 c.p.p., per carenza del fumus commissi delicti: il Tribunale avrebbe motivato in modo insufficiente e apodittico la configurabilità dei reati contestati (truffa ex art. 640, comma 2 n.1 e corruzione ex artt. 110 e 319 c.p.), non indicando gli artifizi o i raggiri costitutivi della truffa (in particolare come il silenzio del sanitario si sia concretizzato in un "silenzio espressivo" idoneo a ingannare l'ente) e non fornendo elementi probatori che colleghino le somme sequestrate al profitto dei reati o dimostrino l'esistenza di un rapporto corruttivo (tempi, prestazioni, corrispettivi). Inoltre mancava ogni motivazione circa la determinazione e la riconducibilità della somma sequestrata di euro 166.950,00 e l'eventuale applicazione della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro e il decreto del GIP del 27 giugno 2023, disponendo l'immediata restituzione delle somme sequestrate all'avente diritto. La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del riesame carente e apodittica in ordine al fumus commissi delicti sia per il delitto di truffa sia per i delitti di corruzione, nonché insufficiente la deduzione che le somme rinvenute costituissero il profitto dei reati o fossero riferibili all'azienda ospedaliera, e ha richiamato la necessità di una valutazione concreta e puntuale degli elementi probatori ai fini del sequestro preventivo per equivalente.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Truffa: la Corte richiama che per integrare la truffa, specialmente in caso di omissione dichiarativa, è necessario che il silenzio non sia mero comportamento inerte ma si configuri come "silenzio espressivo" idoneo a ingannare (artifizi e raggiri). Il giudice cautelare deve motivare in concreto la sussistenza di tali elementi.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: richiamato come struttura normativa per la partecipazione a delitti (qui con riferimento all'art. 319). La valutazione cautelare deve accertare elementi concreti della partecipazione.

  • art. 319 cod. pen.

    Corruzione per un atto d'ufficio: la Corte osserva che non può ritenersi il fumus sulla sola base dell'ammontare delle somme percepite; occorrono elementi che dimostrino il nesso tra compensi ed il concreto svolgimento di atti pubblici agevolati o anticipati (tempi, prestazioni, modalità di transito dei pazienti).

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il giudice del riesame deve valutare il fumus commissi delicti in modo puntuale e coerente, non limitandosi alla mera astratta configurabilità del reato; la motivazione deve indicare le ragioni per cui l'impostazione accusatoria è allo stato sostenibile.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata quale parametro comparativo: la Corte sottolinea che, pur non richiedendosi per il sequestro finalizzato alla confisca la stessa "gravezza" degli indizi prevista per misure personali es. art. 273, resta comunque necessaria una valutazione seria degli indizi (fumus) e una motivazione puntuale.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Confisca allargata: la Corte nota che l'applicazione di tale istituto alle somme sequestrate è stata ipotizzata in termini assertivi senza alcuna motivazione; per invocare la confisca allargata occorre prova o adeguata indicazione che le somme siano riconducibili al reato o al patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi leciti.

Massime di principio

  • Per l'adozione di misure reali (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) il giudice deve valutare il fumus commissi delicti in modo concreto e motivato: non basta la mera astratta configurabilità del reato.
  • In tema di truffa, il semplice omissione di comunicazioni può costituire raggiro solo se assume la forma di "silenzio espressivo", ossia di comportamento concludente idoneo ad indurre in errore la parte offesa; il giudice deve descrivere perché lo stesso ha tale efficacia ingannatoria.
  • Per i reati di corruzione non è sufficiente dedurre la sussistenza del fumus dall'ammontare delle somme percepite: è necessaria la prova o indizi concreti del nesso eziologico tra pagamenti e prestazioni pubbliche anticipate o favorite (tempi, modalità, dichiarazioni, documentazione).
  • La riconducibilità di somme sequestrate al profitto del reato deve essere quantificata o almeno sommariamente stimata e motivata; l'assenza di questo collegamento porta all'annullamento della misura e alla restituzione.
  • Le affermazioni apodittiche o meramente assertive nella motivazione cautelare (es.: "somma riferibile all'ente" o ipotesi di applicazione della confisca allargata senza prove) sono insufficienti e determinano l'annullamento senza rinvio.

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