Cassazione Penale, Sentenza n. 06281/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato il suo appello avverso il G.I.P.: chiedeva che la circostanza aggravante prevista dall'art. 588, comma 2, cod. pen. (rissa aggravata dalla morte) fosse imputata a tutti i partecipanti alla rissa, sostenendo che la prevedibilità dell'evento non sia criterio necessario per l'attribuzione dell'aggravante ai corrissanti e che la norma aggrava oggettivamente la condotta di partecipazione alla rissa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero. Ha confermato che l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 588, comma 2, richiede una valutazione soggettiva secondo i parametri di prevedibilità in concreto dell'evento (criterio di imputazione derivato dall'art. 59, comma 2, e dalla giurisprudenza costituzionale). Nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente ritenuto che la morte fosse stata cagionata da un soggetto non identificato intervenuto in una fase successiva della rissa (con estrazione di un coltello) e che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che tutti i corrissanti potessero prevedere l'evento morte; pertanto non si poteva estendere automaticamente l'aggravante a tutti i partecipanti. La valutazione di prevedibilità è questione di merito e non sindacabile in questa sede di legittimità.
Norme richiamate
La Corte conferma che la norma introduce un'aggravante collegata alla rissa quando da essa derivi la morte; tuttavia la sua imputazione ai corrissanti richiede la verifica della prevedibilità in concreto dell'evento, non una automatica responsabilità oggettiva.
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa
La Corte applica questo principio anche alle circostanze sopravvenute (come la morte verificatasi durante la rissa): l'aggravante è attribuibile solo se l'agente ha conosciuto la circostanza o l'ha ignorata per colpa, valutando la prevedibilità in concreto.
art. 27 Costituzione
Il principio della personalità della responsabilità penale richiede che non si possa adottare una lettura puramente oggettiva che escluda il rapporto psicologico tra agente e evento; questa esigenza orienta l'interpretazione costituzionalmente conforme delle aggravanti.
Sentenza Corte Cost. n. 364 del 1988
Richiamata come parametro per escludere responsabilità meramente oggettive: la responsabilità penale richiede un nesso psicologico, pertanto l'attribuzione dell'evento più grave richiede una valutazione di prevedibilità/colpa.
Legge 7 febbraio 1990, n. 19
Con l'intervento normativo è stato introdotto il criterio soggettivo (art. 59, comma 2) che la giurisprudenza applica anche alle circostanze sopravvenute; la Corte ne tiene conto per limitare l'interpretazione oggettivista dell'art. 588, comma 2.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per il motivo di cassazione (violazione di legge): la Corte valuta la questione di diritto richiamata dal ricorrente ma rigetta il ricorso perché la corretta interpretazione di legge è quella che richiede la verifica di prevedibilità.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen. non si applica automaticamente a tutti i partecipanti alla rissa: è necessaria una valutazione della prevedibilità in concreto dell'evento morte da parte di ciascun corrissante.
- La prevedibilità si valuta esaminando le modalità dell'azione, il ruolo concreto del singolo partecipante e le circostanze fattuali; se la morte è conseguenza dell'intervento di un terzo imprevedibile, l'aggravante può non essere imputata a chi ha partecipato solo alla rissa.
- La norma va interpretata in senso compatibile con il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.): non è ammessa una responsabilità meramente oggettiva per gli eventi ulteriori.
- La verifica della prevedibilità è questione di merito e rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione limita il suo sindacato ai profili di diritto e non riforma valutazioni probatorie assunte sul caso concreto.
- Quando si richiede una misura cautelare o si contesta l'aggravante, il pubblico ministero deve fornire elementi specifici (ruolo attivo, condotte concrete, collegamento causale prevedibile) che consentano di inferire la prevedibilità dell'evento da parte di ciascun indagato.
- La presenza di fasi della rissa e l'intervento di soggetti non identificati o di armi improvvisamente introdotte sono fattori che possono escludere la prevedibilità e quindi l'imputazione automatica dell'aggravante ai partecipanti originari.
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